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Circolare Ministero Interno Prot. N. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10.01.2019: Circolazione di veicoli immatricolati all’estero

La legge 1 dicembre 2018, n. 132 in vigore dal 4 dicembre 2018, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.

La norma ha inciso su numerose disposizioni in materia di immigrazione, sicurezza urbana, Forze di Polizia, lotta al terrorismo, lotta alle mafie, prevedendo diverse modifiche ed integrazioni alle norme del Codice Penale che riguardano tali tematiche nonché alcune modifiche ed integrazioni alle norme del Codice della Strada in materia di circolazione stradale.

Sull’argomento è intervenuto il Ministero dell’Interno, nella sua funzione di indirizzo e coordinamento, con la Circolare Prot. N. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10.01.2019 con la quale ha illustrato, tra le altre, le principali novità introdotte dall’art. 29-bis della predetta norma, agli art. 93 e 132 del Codice della Strada in materia di “Circolazione di veicoli immatricolati all’estero” e precisamente:

  • Il divieto di circolazione per i residenti in Italia da più di 60 gg alla guida di veicoli immatricolati all’estero, salvo limitate e documentate eccezioni legate a veicoli concessi in leasing, locazione o comodato a dipendenti e collaboratori da parte di imprese comunitarie non aventi sede legale in Italia (Art. 93 Cds).
  • Il divieto di circolazione oltre un anno di permanenza effettiva del veicolo in Italia anche se condotto da persona non residente (Art. 132 Cds).

Per tutti i veicoli sopraindicati, per i quali, al momento dell’accertamento delle violazioni richiamate è disposto il sequestro amministrativo, si prevede alternativamente l’obbligo di reimmatricolazione in Italia ai sensi dell’art. 93 CdS oppure l’esportazione con le procedure di cui all’art. 99 CdS, entro 180 giorni ovvero, in mancanza, la confisca del veicolo.

In ragione della complessità che caratterizza le procedure per l’applicazione delle sanzioni correlate alla violazione dei divieti suddetti, Il Ministero dell’Interno rinvia alla lettura dell’allegata scheda illustrativa (All. 3).

Per l’applicazione della misura del fermo amministrativo ai sensi dell’art. 207 CdS a seguito della violazione di cui agli artt. 93, comma 7-bis e 132, comma 5 CdS, sono stati predisposti degli appositi stampati allegati alla Circolare in commento (All. 5 per custode acquirente; All. 6 per deposito autorizzato ai sensi del DPR 571/82).

Per tutti gli opportuni approfondimenti si rinvia alla lettura della Circolare e dei relativi allegati al seguente link attivo:

http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/circolari/circolare-10-gennaio-2019-disposizioni-urgenti-materia-protezione-internazionale-e-immigrazione-sicurezza-pubblica

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