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Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti MIT su investimenti a favore imprese di autotrasporto per il 2019

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 250 del 24.10.2019 i seguenti Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

  • Decreto Ministeriale del 22 luglio 2019 n. 336 recante “Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’annualità 2019

(https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-24&atto.codiceRedazionale=19A06622&elenco30giorni=false) ed il relativo decreto di attuazione: dell’11 ottobre 2019 recante “Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti per le imprese di autotrasporto per l’annualità 2019” (cfr. punto 2 che segue) (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-24&atto.codiceRedazionale=19A06624&elenco30giorni=false)

  • Decreto Ministeriale del 27 agosto 2019 contenente “Modifica del decreto 22 luglio 2019 concernente le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’annualità 2019

(https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-24&atto.codiceRedazionale=19A06623&elenco30giorni=false)

Analizzando nello specifico i testi dei decreti si segnala quanto segue.

  1. DM 22 luglio 2019 “Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’annualità 2019”

Il decreto disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative all’anno 2019 nel limite di spesa pari a euro 25.000.000 e la loro ripartizione fra le varie tipologie d’investimento.

Le risorse sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.

Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati, corrispondenti ad una quota parte delle risorse globalmente disponibili pari a euro 25.000.000:

  1. 9,5 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell’art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
  2. 9 milioni di euro;
    1. per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;
    2. per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate in assenza di contestuale rottamazione.
    3. 6 milioni di euro per l’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
    4. 0,5 milione di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il 15 giugno 2020.

Le modalità operative e l’istruttoria per la concessione del contributo sono specificate nel DM 11.10.2019 descritto al punto 2 che segue.

  1. DM 11 ottobre 2019 “Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti per le imprese di autotrasporto per l’annualità 2019”

Questo decreto disciplina nello specifico le modalità operative della misura d’incentivazione di cui al decreto MIT 22 luglio 2019 n. 336 (cfr. punto 1) come integrato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 agosto 2019, n. 393, con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione ed alle connesse fasi di prenotazione e di rendicontazione nonché all’attività istruttoria.

  1. DM 27 agosto 2019 “Modifica del decreto 22 luglio 2019 concernente le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’annualità 2019

In particolare, tale provvedimento modifica l’art 1, comma 4, punto b), del DM 336/2019 come segue «b) per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicolo dello stesso tonnellaggio».

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