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Approfondimento su Decreto ministeriale MIT 7.8.2019 in G.U.: Disposizioni attuative per ristoro spese autotrasportatori a seguito del crollo del Ponte Morandi

Il DM 7.9.2019 pubblicato in G.U. 9.10.2019 reca disposizioni attuative per il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’Autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi.

 E’ stato pubblicato nella G.U. n. 237 del 9.10.2019 il decreto ministeriale 7 agosto 2019 di attuazione degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 1019, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui vengono definite le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché  i criteri e le modalità per l’erogazione a favore degli autotrasportatori, delle risorse autorizzate dall’art. 1, comma 1019 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l’anno 2019 e per l’anno 2020.

Le risorse finanziarie disponibili per il ristoro delle maggiori spese di cui all’art. 1, ammontano ad euro 80 milioni per l’esercizio finanziario 2019 e euro 80 milioni per l’esercizio finanziario 2020.

Possono beneficiare del ristoro le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori che esercitano la loro attività per conto di terzi, ai sensi dell’art. 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Le tipologie di spese ammesse a ristoro riguardano:

  1. le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l’attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficoltà logistiche dipendenti dall’ attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova;
  2. le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo del Ponte Morandi la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi;
  3. le soste all’interno delle aree portuali che siano risultate superiori ai tempi operativi individuati dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale con apposito regolamento.

Le domande di ristoro sono presentate per ogni singola missione di viaggio dalle imprese all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale che assume il ruolo di soggetto attuatore del commissario delegato e svolge le istruttorie finalizzate alla definizione dell’ammissibilità delle domande per il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori e che, sentita la struttura del commissario delegato, pubblicherà sul proprio sito internet uno specifico avviso contenente l’indicazione dei tempi e dei modi di presentazione delle domande e trasmetterà alla struttura del commissario delegato l’elenco delle domande ritenute ammissibili.

Alle domande è allegata la seguente documentazione:

  1. documentazione di viaggio, attestante l’origine della missione e la destinazione;
  2. documentazione relativa all’effettivo espletamento della missione stessa;
  3. autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la veridicità della documentazione presentata;
  4. per il ristoro delle spese di cui al precedente comma 1, lettera b), l’indicazione del tratto stradale e/o autostradale aggiuntivo percorso in relazione alla missione di viaggio svolta, nonché idoneo attestato di transito autostradale.

Sono in ogni caso oggetto di ristoro esclusivamente le missioni di viaggio che abbiano effettivamente comportato il trasporto di merce, ivi comprese le attività di riposizionamento delle unità di carico.

Nell’ipotesi di missioni di viaggi aventi destinazione il Comune di Genova che abbiano comportato un numero di consegne superiori a cinque, alla missione di viaggio per le finalità di cui al successivo art. 6, comma 2, è attribuito un coefficiente moltiplicativo pari a 1, 5.

In ogni caso giornalmente non può essere riconosciuto, ai fini del ristoro dei maggiori oneri sostenuti, un numero superiore a cinque missioni di viaggio per ciascun automezzo, ivi incluse le maggiorazioni derivanti dall’applicazione del precedente comma 5.

Alle missioni di viaggio con origine/destinazione portuale che abbiano comportato tempi di sosta all’interno delle aree portuali superiori a quanto indicato nel regolamento dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale di cui alla lettera c) del comma 1, viene riservata una quota delle risorse disponibili per il ristoro, definita dallo stesso soggetto attuatore, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il commissario delegato all’emergenza.

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