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Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 18/E del 15.5.2026: codice tributo per la ZES Unica

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 18/E del 15.5.2026 avente ad oggetto “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”, con la quale ha istituito il codice tributo che consentirà alle aziende beneficiarie di utilizzare in compensazione il credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti effettuati nella ZES Unica Mezzogiorno.

Si tratta di una misura attesa, introdotta per potenziare i flussi di investimento nelle regioni del Sud e dare ulteriore impulso alla competitività del tessuto produttivo locale.

Per poter fruire del bonus fiscale, i contribuenti dovranno quindi inserire nei modelli di pagamento il codice tributo 7041 – denominato “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente tramite modello F24 telematico, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2026 ed il 31 dicembre 2026.

L’agevolazione riguarda le imprese che hanno effettuato investimenti agevolabili nella ZES Unica; hanno trasmesso la comunicazione integrativa nei termini previsti e non hanno beneficiato del credito “Transizione 5.0” per i medesimi investimenti.

L’utilizzo del credito d’imposta deve avvenire unicamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), pena lo scarto del modello.

Fonte

Sito web Agenzia delle Entrate

Sito web Rivista Tir

 

Link

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