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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18.12.2020 n. 176, legge di conversione del DL Ristori

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. del 24.12.2020 la Legge 18.12.2020 n. 176 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. DL Ristori), recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il presente provvedimento, originariamente composto da 35 articoli, consta – concluso l’iter di conversione in legge – di 118 articoli, per un totale di 464 commi. Come è noto, nel testo sono confluite le disposizioni di cui al DL Ristori-bis, –ter e –quater. Il provvedimento  è riconducibile alla finalità unitaria di fornire misure di sostegno, principalmente economiche, per i settori economici e per le pubbliche amministrazioni, con una particolare attenzione ai settori colpiti dalle restrizioni dovute alle misure di contrasto dell’epidemia da  COVID-19.

In particolare, per quanto riguarda il settore trasporti contiene interventi in tema di trasporto pubblico locale mentre per quanto riguarda le infrastrutture contiene i seguenti interventi: si integra il quadro normativo delineato dall’art. 13-bis del D.L. 148/2017 (volto a regolare l’affidamento di concessioni autostradali scadute e, in particolare, di quella relativa all’autostrada A22 Brennero-Modena) al fine di disciplinare le operazioni azionarie connesse alle nuove concessioni, prevedendosi in particolare che la società in house individuata come nuovo concessionario può procedere, anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell’assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità (alla data del 30.11.2020) e che, in caso di riscatto delle azioni, i termini previsti (dal comma 2 dell’art. 2437-quater c.c.) per l’offerta di opzione e per l’esercizio del diritto di opzione sono ridotti a un terzo, mentre il termine previsto (dal comma 5 del medesimo articolo) in caso di mancato collocamento delle azioni è ridotto a venti giorni (art. 31-undecies).

 

Fonte

Sito web  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Sito web Camera dei Deputati

 

Link

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clicca qui per il dossier di sintesi dei contenuti

 

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