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Approfondimento periodico su questioni di rilevanza penalistica. A proposito di: responsabilità dell’imprenditore in tema di sicurezza e delega di funzioni

In materia di sicurezza sul luogo di lavoro, l’unicità del concetto di datore di lavoro impone di escludere che la figura possa essere sotto-articolata a seconda delle funzioni svolte o dei settori produttivi e che la stessa organizzazione, nel caso sia unitaria, o una sua unità produttiva possano conoscere la compresenza di più datori di lavoro“.

Cassazione penale sez. III, 15/02/2022, n. 9028

 

Reati: a) D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 29, comma 1 e art. 55, comma 1 lett. A); b) D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17, comma 1, lett. B) e art. 55, comma 1, lett. B).

Condotta illecita: Le condotte contestate a Tizio, quale consigliere delegato, CEO e capo azienda del Gruppo Bancario X, sono riferite alla valutazione del rischio (DVR) connesso alle “malattie trasmissibili pandemia Covid – 2019” oggetto del DVR n. 24 del 20/5/2020 e alla designazione del responsabile per la sicurezza, pur in costanza di specifica delega notarile a Caio.

 

E’ interessante segnalare quanto chiarito dalla Suprema Corte che, ribaltando la sentenza assolutoria del Giudice di prime cure, ha ritenuto sussistente la responsabilità in capo a Tizio nella sua qualità.

La Corte ha ritenuto che l’art. 2 lett. b) del D.Lgs n. 81 del 2008 individua il datore di lavoro nella persona che è “titolare del rapporto di lavoro” o che comunque “ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” con riferimento a tutta l’operatività aziendale.

Quindi, l’unicità del concetto di datore di lavoro impone di escludere che la relativa figura possa essere sotto-articolata a seconda delle funzioni svolte o dei settori produttivi e che la medesima organizzazione, ove unitaria, o una sua unità produttiva possano conoscere la compresenza di più datori di lavoro.

Sulla scorta di tale interpretazione, escluso nel caso di specie che l’atto notarile richiamato avesse per oggetto l’intera organizzazione e l’intero rapporto giuslavoristico, ha concluso affermando che Caio non rivestiva la qualifica di datore di lavoro, rimasta in capo a Tizio, ma era stato investito di una delega parziale di funzioni e responsabilità che non includeva l’attribuzione di poteri decisionali e di spesa riferiti all’intera struttura organizzativa.

 

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