Comunicati e News

Circolare MIT prot. N. 6552 del 29.03.2019: Trasferimento sede legale imprese di trasporto di merci su strada conto terzi iscritte al REN

In data 29.03.2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, Gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità – Divisione 4 – ha emanato la Circolare Prot. n. 6552 recante l’aggiornamento della procedura inerente il trasferimento della sede legale delle imprese di trasporto merci su strada conto terzi iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN).

La procedura amministrativa sino ad oggi utilizzata in caso di trasferimento della sede legale da una provincia ad un’altra,  comportava il trasferimento di competenza per la gestione dell’impresa nel REN, previa cancellazione dell’impresa dall’Albo provinciale della sede di provenienza e iscrizione nell’Albo provinciale competente per territorio rispetto alla nuova sede legale.

Al riguardo, sia le imprese che gli Uffici hanno evidenziato numerose problematiche connesse a tale procedura quali:

  1. La difficoltà a concludere l’iter in tempi brevi;
  2. La necessità di evitare che tra la cancellazione da un albo provinciale e l’iscrizione nel nuovo ci fosse soluzione di continuità;
  3. Inoltre si è rilevato che, con la procedura informatica sino ad oggi utilizzata, la variazione della sede legale determinava la cancellazione dell’impresa dal REN e la cancellazione dall’Albo di provenienza con la conseguente necessità per l’Ufficio competente in relazione alla nuova sede legale, di procedere ad una nuova iscrizione nel REN e nell’Albo provinciale.

 

Premesso che il REN è un registro nazionale e in presenza di variazioni che riguardano solo elementi non determinanti dell’impresa – come è quello del mero spostamento di sede – e nel caso in cui l’identità del soggetto permanga la stessa, il numero assegnato all’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci, coincidente con l’iscrizione nel predetto Registro, non va, pertanto modificato.

Pertanto, il MIT, con la Circolare in commento, ha impartito le nuove istruzioni al fine di semplificare e rendere omogenea la procedura in caso di spostamento della sede legale da una provincia ad un’altra e per evitare inutili duplicazioni di soggetti iscritti al REN.

****

  1. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA NUOVA SEDE LEGALE.

Le imprese regolarmente iscritte al REN con lo status “attiva”, a seguito del trasferimento della loro sede legale in un Comune di un’altra provincia, sono tenute a richiedere tempestivamente l’aggiornamento dei dati nel REN e nell’Albo dal momento in cui la variazione della sede è stata registrata presso il registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio.

La comunicazione di avvenuto trasferimento della sede legale – redatta secondo il modello C di cui all’allegato alla Circolare n. 4/2015 – Prot. 14875 del 24.07.2015 scaricabile dal sito del MIT http://www.mit.gov.it/normativa/circolare-numero-4-del-24072015va inoltrata sia all’Ufficio territorialmente competente prima del trasferimento, sia all’Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale.

L’Ufficio territorialmente competente prima della variazione della sede legale, ricevuta la domanda, verifica l’avvenuto cambio di sede legale nel registro delle imprese, l’iscrizione dell’impresa nel REN con lo status di “attiva” nonché l’iscrizione nell’Albo con lo status di “definitiva” e, solo in caso di verifica positiva, provvede ad avviare con l’apposita nuova procedura informatica il trasferimento di competenza all’Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale, senza cancellare l’impresa dal REN e dall’Albo.

Quest’ultimo ufficio – ricevuta telematicamente notizia dell’avvenuto cambio di competenze –  provvede, con l’apposita procedura informatica, ad attribuire all’impresa un nuovo numero di iscrizione all’Albo e ad aggiornare nel sistema informatico i dati dell’impresa (nuovo indirizzo della sede legale, Camera di Commercio di riferimento) ed eventualmente anche quelli relativi al requisito di stabilimento qualora espressamente richiesti dall’impresa nella domanda.

Il  trasferimento della sede legale – dal momento che riguarda il medesimo soggetto giuridico – non determina nel REN, in ragione della sua valenza nazionale, una variazione del numero di iscrizione, mentre la variazione del numero di iscrizione nell’Albo si rende necessaria solo per motivi tecnici-informatici.

Il MIT  precisa infine che, il trasferimento di competenze da una UMC ad un’altra, non necessita l’avvio di alcun tipo di procedimento volto all’accertamento dei requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada posseduti dall’impresa, fermo restando comunque l’ordinario potere di controllo dell’Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale nei confronti delle imprese stabilite nel territorio di sua competenza e, conseguentemente la facoltà di avviare, nei loro confronti, procedimenti amministrativi in caso di contestata irregolarità di uno o più requisiti di cui al regolamento CE n. 1071/2009 o di irregolare posizione in relazione al versamento delle quote dovute per l’iscrizione all’Albo.

La Divisione 4 della Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità provvederà a comunicare “la data della messa in linea della nuova procedura nei termini specificati dalla presente circolare”.

Allegato A_Circolare MIT Prot. n. 6552 del 29.03.2019

Articolo precedente
Logistica nel trasporto più efficiente con l’intermodalità
Articolo successivo
Circolare Agenzia Dogane e Monopoli prot. 34139/RU del 21.03.2019: dal 1 aprile sistemi di misurazione obbligatori per trasporto gasolio marittimo