Comunicati e News

Sentenza Corte di Cassazione n. 8451 del 27.03.2019 sulla vincolatività delle dichiarazioni contenute nel modulo CAI

SCHEDA TECNICA

Con la Sentenza del 27 marzo 2019, n. 8451 la Corte di Cassazione torna sul tema della vincolatività delle dichiarazioni contenute nel modulo CAI. Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata fatta salva la possibilità per il giudicante di accertare “che la dichiarazione resa nel modulo di constatazione amichevole di incidente” sia “incompatibile con la dinamica del sinistro”, e ciò in base ad elementi come “l’entità dei danni riportati” dal veicolo dell’attore, “la situazione dei luoghi”, nonché “la mancanza di un qualsivoglia danno a carico del conducente” antagonista.

Infatti, la verifica di tale “incompatibilità logica” – secondo la Corte di Cassazione – “si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all’esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria” contenuta nel “CID”, fermo, peraltro restando, che essa resterebbe “oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 2733, terzo comma, Cod. Civ., e dell’art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché della Sentenza 5 maggio 2006, n.10311, delle Sezioni Unite di questa Corte” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 15881 del 2013, cit.).

Sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un., Sent. 5 maggio 2006, n. 10311), la sottoscrizione congiunta del “CAI” determina una presunzione superabile in qualsiasi modo, anche attraverso altra presunzione, giacché essa, altrimenti, determinerebbe – con conseguenze di dubbia costituzionalità – effetti vincolanti per un soggetto, l’assicuratore, rimasto estraneo alla formazione di quel documento. D’altra parte, si è anche affermato che “tra le prove idonee a vincere la suddetta presunzione rientra ovviamente anche la incompatibilità materiale tra i danni riportati tra i due veicoli coinvolti nel sinistro” (così, Cass. Sez. 6-3, Ord. 17 aprile 2018, n. 13951, non massimata).

Articolo precedente
Presentati i risultati della consultazione pubblica sul futuro della UE promossa dal CNEL
Articolo successivo
Divieti di circolazione per mezzi superiori a 7,5 ton su A22 tra Vipiteno e confine del Brennero