Comunicati e News

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 226 DEL 29.10.2019: LEGITTIMITA’ DELL’AZIONE DIRETTA DEL SUB-VETTORE

La norma di cui all’art. 7-ter del Decreto legislativo n. 286/2005 che prevede, nel settore dell’autotrasporto, l’azione diretta del sub-vettore nei confronti del mittente originario e di tutti gli altri soggetti mandanti del trasporto, ha nuovamente resistito al vaglio di costituzionalità.

Infatti, con la  recente Sentenza n. 226 del 29.10.2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato: non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l’art. 7 ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore), sollevata, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione”.

****

Nei passaggi logico-motivazionali della sentenza in commento, la Corte Costituzionale afferma che non sussistono elementi sufficienti per sostenere la palese estraneità, o addirittura il carattere intruso, della disposizione censurata, e nemmeno per ritenere che in essa manchi qualsiasi nesso di interrelazione con il contenuto dell’originario decreto-legge.

Sul punto la Corte osserva:

“Relativa alla stessa “materia”, il trasporto, sul quale incide l’atto con forza di legge da convertire, tale disposizione, come già ricordato, prevede un intervento a favore delle imprese di autotrasporto (in particolare dei vettori finali, nell’ambito del trasporto di merci su strada), e perciò condivide con il decreto-legge originario la “comune natura” (sentenza n. 251 del 2014) di misura finalizzata alla risoluzione di una situazione di crisi”.

Pertanto, sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico, deve essere esclusa l’evidente o manifesta mancanza di ogni e qualunque nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge.

Articolo precedente
Circolare MIT prot. 34454 del 7.11.2019: Conversione patenti di guida estere conseguite in età inferiore a quella richiesta dalla normativa italiana
Articolo successivo
Indicazioni RAM SpA sui contributi per gli investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’annualità 2019