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Risposta n. 19 Agenzia delle Entrate del 14.11.2019: Chiarimenti su corretto adempimento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi ad acquisti di carburante per autotrazione

Con la Risposta n. 19 del 14 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione, previsto dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del Dpr n. 633/1972, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi.

Con istanza di interpello, l’istante ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate il caso di un ente associativo (consorzio o cooperativa) che, operando nell’interesse delle imprese di autotrasporto associate, si aggiudica i servizi di trasporto che successivamente vengono effettivamente svolti da quest’ultime. Tale ente provvede all’acquisto del carburante per cederlo alle stesse a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. L’istante ha evidenziato che, nella fattispecie, tra l’ente e le imprese associate sussiste un rapporto di conto corrente, in base al quale si realizza un meccanismo di compensazione tra i debiti delle imprese per gli acquisti di carburante, ed i crediti che quest’ultime vantano nei confronti dell’ente per i servizi di trasporto resi per suo conto. Ne consegue che le imprese associate non effettuano il pagamento del carburante contestualmente all’acquisto.

L’istante, quindi, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito alla conformità di tale procedura  all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione di cui al citato articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972.

In sintesi, secondo l’istante, il rapporto di conto corrente tra l’ente e le imprese di autotrasporto associate non costituisce inadempimento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione. Il pagamento del saldo risultante dagli importi non compensati a favore di uno dei due soggetti del rapporto è, infatti, comunque effettuato con mezzi tracciabili. Inoltre, tutte le operazioni oggetto di compensazione, a decorrere dal 2019, sono documentate con fattura elettronica.

L’Agenzia delle Entrate, ha rilevato che, nella fattispecie, la compensazione opera in via automatica con la liquidazione del saldo soltanto alla chiusura del conto, secondo le scadenze stabilite dal medesimo contratto.  E’, dunque, in base agli effetti del contratto di conto corrente, stipulato dalle parti nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, che l’impresa non effettua il pagamento del carburante contestualmente al suo acquisto dall’ente associativo. Di conseguenza, non verificandosi il pagamento al momento dell’acquisto, l’impresa non è soggetta in questa fase all’obbligo di tracciabilità del pagamento per la deduzione della spesa ai fini delle imposte sui redditi e della detraibilità dell’Iva di cui ai citati articoli 164, comma 1-bis, del TUIR e 19-bis1, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 633 del 1972, ma solo successivamente con riguardo al pagamento del saldo per gli importi eventualmente non compensati.

In conclusione, L’Agenzia delle Entrate, ha condiviso “la soluzione interpretativa prospettata dall’istante a determinate condizioni”, dirette a preservare gli obblighi di tracciabilità:

1) l’acquisto del carburante da parte dell’ente associativo avvenga con pagamento tracciabile documentato con fattura elettronica;

2) i singoli acquisti di carburante effettuati da ciascuna impresa di autotrasporto associata siano documentati con fattura elettronica;

3) i rapporti di debito e credito tra l’ente associativo e le singole imprese derivanti dal contratto di conto corrente risultino da chiare e dettagliate evidenze contabili;

4) i pagamenti degli importi eventualmente non compensati siano effettuati con mezzi tracciabili.

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il testo integrale della risposta all’istanza di consulenza giuridica:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2160184/Consulenza+giuridica+n.+19_2019.pdf/c1299162-5f9e-7d72-443e-fe8a8a4b8229

 

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