Con la recente Ordinanza n. 18487 del 10.07.2019 la Corte di Cassazione Civile è tornata a pronunciarsi sul tema della decorrenza dei termini per la notifica degli atti impositivi relativi all’omesso pagamento delle tasse automobilistiche.
Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha affermato che non può ritenersi tardivamente notificato l’atto impositivo relativo ad omesso pagamento di tasse automobilistiche se la Regione, ossia il soggetto notificante, ha consegnato l’atto per la notifica al servizio postale entro il termine prescritto del terzo anno successivo a quello di imposta, indipendentemente dalla sua consegna al destinatario oltre il suddetto termine.
Nella fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte, la Regione lamentava, in particolare, che la Commissione Tributaria Regionale avesse errato nel ritenere tardivamente notificato l’atto impositivo nonostante la Regione avesse consegnato l’atto per la notifica al servizio postale entro il termine prescritto del terzo anno successivo a quello di imposta (31.12.2013), atto poi ricevuto dalla contribuente alcuni giorni dopo, nel gennaio 2014.
La Corte di Cassazione, ha ritenuto la doglianza fondata atteso che:
“come più volte affermato da questa corte di legittimità (Cass. nn. 8867/2016, 22320/2014; Ord. 11457/12; 15298/08 ed altre) il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono – per il notificante – al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e – per il destinatario – al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come recentemente stabilito da SS.UU. n. 24822/2015) ma anche agli atti d’imposizione tributaria, con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell’atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza, e ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all’attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo, quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall’agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile, e fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all’esito dell’effettivo perfezionamento dell’intero processo notificatorio”.