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Alterazione tachigrafo. Discriminante soggettiva nella commissione del delitto – Sentenza n. 18221 del 02.05.2019 Cass. Pen. Sez. I

La prima sezione penale della Corte di Cassazione, con Sentenza del 02.05.2019 n. 18221 ha affermato che il delitto previsto dall’art. 437 c.p. è posto a tutela della pubblica incolumità con riferimento all’ambiente di lavoro, imponendo l’adozione dei necessari strumenti preventivi circa il rischio di disastri o infortuni, sicché la fattispecie in questione appare chiaramente finalizzata a regolamentare le attività di impresa.

Ne consegue che:

  • in ogni caso in cui l’alterazione del cronotachigrafo sia stata direttamente eseguita dal conducente del mezzo per ragioni non riconducibili all’esercizio dell’attività di impresa dovrà ritenersi integrata la fattispecie di illecito amministrativo di cui all’art. 179 CdS, con conseguente esclusione, secondo quanto previsto dall’art. 9 legge n. 689/1981, dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 437 c.p.;
  • viceversa, ove la violazione sia stata commessa, direttamente dal datore di lavoro, o comunque su sua disposizione, e in ogni caso per ragioni attinenti allo svolgimento dell’attività di impresa, appare del tutto coerente con la ratio del delitto previsto dall’art. 437 c.p. configurare tale fattispecie incriminatrice.

Tale ultimo orientamento conferma un precedente orientamento della Cassazione Sez. 1, n. 2200 del 12/9/2017, dep. 2018, Gallini e disattende il precedente orientamento della Cassazione Sez. 1, espresso nelle sentenze n. 47211 del 25/5/2016, Vercesi e Sez. 1, n. 34107 del 29/3/2017, Trandafir.

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