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DL Riscossione, decreto-legge n. 3 del 15.1.2021, in Gazzetta Ufficiale

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 11 del 15.1.2021 il Decreto legge n. 3 del 15.1.2021 (cd. DL Riscossione) recante “Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari”.

Il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’art. 157 del DL Rilancio.

Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’art. 68, comma 1, del decreto DL Cura Italia.

Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle P.A. (di cui all’art. 48-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento.

Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della  dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

 

Fonte

Sito web  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

 

Link

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