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Decreto MIT n. 555 del 24.12.2018 adottato in attuazione degli interventi di cui al “Decreto Genova”

Il Decreto attuativo n. 555 del 24.12.2018 adottato dal MIT, in attuazione degli interventi di cui all’art. 5, comma 3 del D. L. 28.09.2018, n. 109 (c.d. Decreto Genova convertito con modificazioni dalla legge 16.11.2018 n. 130) definisce le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l’erogazione delle risorse – nel limite di spesa di euro 20 milioni – a favore delle imprese iscritte all’Albo dell’autotrasportoche esercitano la loro attività per conto di terzi (Art. 3) e che, in conseguenza del crollo del Ponte Morandi, si sono viste costrette a sostenere maggiori spese derivanti dalla forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi, e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita dalle aree urbane e portuali.

L’art. 4 rubricato “Spese ammissibili e modalità di presentazione delle domande” disciplina analiticamente le tipologie di spese per le quali è possibile ottenere indennizzo e le modalità di presentazione delle domande.

Le spese ammesse a ristoro dal decreto attuativo sono suddivise in due macro tipologie(Art. 4 comma 1):

  1. a) Le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune e il porto di Genova che dimostrino l’attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali ovvero dalle difficoltà logistiche dipendenti dall’attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova;
  2. b) Le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo del Ponte Morandi la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi.

Quanto alla modalità di presentazione delle domande di ristoro, il comma 2 dell’art. 4stabilisce che le stesse debbano essere presentate dalle imprese beneficiarie, per ogni singola missione di viaggio, all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

Alle domande va allegata la seguente documentazione (Art. 4 comma 3):

  1. a) la documentazione di viaggio, attestante l’origine della missione e la destinazione;
  2. b) la documentazione relativa all’effettivo espletamento della missione stessa;

c)autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti la veridicità della documentazione presentata;

  1. d) per il ristoro delle spese di cui al precedente comma 1), lettera b, l’indicazione del tratto stradale e/o autostradale aggiuntivo percorso in relazione alla missione di viaggio svolta, nonché idoneo attestato di transito autostradale.

Sono in ogni caso oggetto di ristoro esclusivamente le missioni di viaggio che abbiano effettivamente comportato il trasporto di merce, ivi comprese le attività di riposizionamento dei container.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, assunto il ruolo di Soggetto Attuatore del Commissario delegato, svolgerà le istruttorie finalizzate alla definizione dell’ammissibilità delle domande per il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori (Art. 5 comma 1) e successivamente – sentita la struttura del Commissario delegato – pubblicherà sul proprio sito internet uno specifico avviso contenente le indicazioni dei tempi e della modalità di presentazione delle domande e trasmetterà alla struttura del Commissario delegato l’elenco delle domande ritenute ammissibili (Art. 5 comma 2).

I fondi, pari ad euro 20 milioni, saranno trasferiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti direttamente sulla contabilità speciale del Commissario delegato (Art. 6 comma 1) il quale provvederà all’erogazione delle risorse a ciascuna impresa ammessa a ristoro, all’esito dell’istruttoria svolta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nella misura unitaria pari all’ammontare dello stanziamento suddiviso per numero di missioni (Art. 6 comma 2).

In allegato il testo integrale del provvedimento in commento:

Decreto Attuativo MIT 555 24122018

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