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Decreto MIMS 8.4.2022 su accesso professione e mercato autotrasporto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 90 del 16.4.2022 il Decreto MIMS dell’8.4.2022 recante “Attuazione delle modifiche introdotte ai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 con il regolamento (UE) 2020/1055 in materia di           accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada”. Il provvedimento fornisce le disposizioni attuative delle modifiche introdotte ai regolamenti in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada. Nello specifico:

Art. 1 – Dispone che per l’esercizio dell’autotrasporto con autoveicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate sia sufficiente il solo requisito dell’onorabilità;

Art. 2 – Abroga la disposizione relativa all’accesso al mercato per le imprese di autotrasporto merci con automezzi superiori, e conferma che per ottenere l’autorizzazione ad esercitare la professione di autotrasportatore su strada (e quindi l’iscrizione al REN) occorre dimostrare 4 requisiti: i primi 3 (onorabilità, idoneità professionale e finanziaria), con la mera iscrizione all’Albo autotrasportatori, e lo stabilimento, per il quale si rimanda all’art.3;

Art. 3 – Reca previsioni per la dimostrazione del requisito di stabilità per le imprese già in esercizio o per le imprese nuove;

Art. 4 – Conferma il mantenimento dell’applicazione dell’art. 5 del Decreto legislativo 305/2000 per l’accertamento del requisito di onorabilità, fino all’applicazione di una nuova normativa, scaturente dalla nuova legge di delegazione europea 2021;

Art. 5 – Mantiene la modalità di dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, ma stabilisce che per ogni veicolo superiore a 1,5 ton. ed inferiore alle 2,5 ton., si dovrà dimostrare una capacità finanziaria pari a 900 euro, e non più pari a 5000 euro.

Art. 6 – Introduce nuove disposizioni circa l’idoneità professionale per le imprese che esercitano con automezzi di massa complessiva inclusa tra 2,5 e 3,5 tonnellate, per le quali si richiede il possesso di licenza comunitaria;

Art. 7 – Il decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.

 

Fonte

Sito web  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

 

Link

clicca qui per il testo del Decreto in G.U.

 

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