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Decreto Crescita: Scheda sintetica ALIS sui principali contenuti di interesse

1.    Iter

Il cd. “Decreto Crescita” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri inizialmente il 4 aprile 2019, per poi effettuare un secondo passaggio in CdM il 23 aprile successivo, in considerazione delle numerose modifiche apportate al testo. Il provvedimento è quindi stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile e successivamente trasmesso alla Camera per l’avvio dell’iter di conversione in legge, dove è stato assegnato alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze. Relatori del provvedimento sono stati nominati gli On. Centemero (Lega) e Raduzzi (M5s).

Durante l’iter di conversione in legge, le Camere hanno apportato copiose modifiche al testo. Rispetto alla versione adottata dal Consiglio dei Ministri, infatti, il testo approvato dal Parlamento si compone di circa 60 ulteriori articoli, molti di quali dovuti al trasferimento delle norme contenute nella proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).

Dopo un lungo esame in prima lettura, il provvedimento è stato approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 27 giugno. La legge di conversione è quindi stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale sabato 29 giugno.

2.    Principali contenuti di interesse

Di seguito, una breve analisi per articoli dei contenuti di interesse del provvedimento.

Capo I – Misure fiscali per la crescita economica

Con riferimento alle misure di natura fiscale, viene reintrodotto – dal 1° aprile 2019

  • il cd. superammortamento, ovvero l’agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili (articolo 1). Si prevede inoltre la progressiva riduzione dell’aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al reimpiego degli utili, in luogo della mini- IRES disposta dalla legge di bilancio 2019 (articolo 2). Nel corso dell’esame in sede referente l’abbassamento dell’aliquota è stato reso più graduale (cinque periodi d’imposta, in luogo di quattro) sino ad arrivare, a decorrere dal 2023 a regime, ad un’aliquota agevolata pari al 20 per cento, più favorevole del 20,5 originariamente previsto dal decreto-legge a regime, con decorrenza dal Nella medesima sede è stato specificato il termine per l’emanazione delle disposizioni attuative (90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame) delle norme in esame.
  • L’articolo 3, interamente sostituito in sede referente, incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022), in luogo di raggiungere – come previsto dal testo originario del decreto-legge – una percentuale di deducibilità a regime (dal 2022) pari al 70 per
  • L’articolo 6, modificato in sede referente, prevede l’obbligo, per le imprese in regime forfettario dal 2020 (con aliquota al 20 per cento) che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, di effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati. Nel corso dell’esame in Commissione è stato introdotto il comma 3-bis, che conferisce efficacia retroattiva espressa alla disciplina sanzionatoria più favorevole, introdotta dalla legge di bilancio 2018, prevista nel caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o Per effetto delle modifiche in esame, la sanzione in misura fissa e il diritto a mantenere la detrazione – salvo frode fiscalesi applicano anche ai casi antecedenti il 1° gennaio
  • L’articolo 6-bis, relativo agli obblighi informativi posti a carico di coloro che intendono accedere al regime forfettario (articolo 1, comma 73, legge n. 190 del 2014), prevede che tali oneri informativi non comprendano dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi. L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 3 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).
  • Sono poi previste forme di tassazione agevolata, con applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa, per gli interventi di sostituzione di vecchi edifici (articolo 7). Con le modifiche apportate in Commissione:
  • la misura opera anche per le operazioni esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’agevolazione si applica in caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato;
  • l’agevolazione è estesa, oltre al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione;
  • si inserisce la classe energetica NZEB – Near Zero Energy Building tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati;
  • si chiarisce che rimane ferma la misura fissa dell’imposta ipotecaria nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle imprese assicurative.
    • L’articolo 12-ter modifica il termine per l’emissione della fattura previsto dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 in tema di disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, prevedendo che a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio. L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 1 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).
    • L’articolo 13 – modificato in sede referente – prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea deve trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati per l’individuazione di ciascun fornitore e le transazioni effettuate per ciascun fornitore (numero totale delle unità vendute in Italia e l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita). In sede referente, è stato specificato che per ciascun fornitore devono essere forniti anche i dati anagrafici completi e il codice identificativo fiscale ove In sede referente è stato poi soppresso il comma 2 del testo originario dell’articolo, ai sensi del quale il primo invio dei dati doveva essere effettuato nel mese di luglio 2019.
    • L’articolo 13-ter, introdotto in sede referente, prevede la possibilità per i contribuenti di pagare i diritti doganali, così come tutti gli altri diritti riscossi dalle Dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici. L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 34 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).
    • Alle regioni e agli enti territoriali viene estesa la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017 mediante l’esclusione delle sanzioni (articolo 15).
    • L’articolo 16-bis, introdotto in sede referente, riapre al 31 luglio 2019 i termini per aderire: alla cd. rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017; al cd. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre
    • L’articolo 16-quater, introdotto in sede referente, integra la disciplina dell’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, prevista dall’articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, con una norma relativa alla contabilizzazione delle relative poste da parte degli enti creditori, tenuti a tener conto degli effetti negativi del saldo e stralcio ed a vincolare allo scopo le eventuali risorse

Capo II – Misure per il rilancio degli investimenti privati

  • L’articolo 17, ai commi 1, 2 e 3, istituisce, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti, di importo massimo garantito di 5 milioni di euro e di durata ultradecennale fino a 30 anni, erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per almeno il 60 percento a investimenti in beni materiali. Il comma 2-bis, dell’articolo 17 introdotto nel corso dell’esame in sede referente, apporta modifiche alla disciplina che consente l’intervento in garanzia del Fondo di garanzia PMI sulle operazioni di sottoscrizione dei cd. “mini bond“, di cui al comma 6-bis dell’articolo 12 del L.2014 145/2013 e al relativo D.M. attuativo 5 giugno 2014. Relativamente alle predette operazioni finanziarie, si eleva fino a 5 milioni di euro l’importo massimo garantibile dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale. Ciò è disposto a valere sulle attuali disponibilità dello stesso Fondo. Viene abrogata la previsione – contenuta nel comma 2 dell’articolo 14 del D.M. 5 giugno 2014 – secondo la quale la garanzia del Fondo può essere attivata esclusivamente dal soggetto richiedente che ha sottoscritto l’emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia del Fondo.
  • L’articolo 18, modificato in sede referente, interviene in vario modo sulla disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI). In primo luogo, abroga la previsione che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, l’intervento del Fondo alle sole operazioni di controgaranzia nel territorio di regioni in cui fossero coesistenti Fondi regionali di Viene prevista una disciplina transitoria per le limitazioni già vigenti, che opera, secondo la modifica introdotta in sede referente, fino al 31 dicembre 2020, ovvero fino al minor termine previsto dalla delibera della Conferenza Unificata. Inoltre, al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la norma consente un intervento in garanzia del Fondo in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di “social lending” e di “crowdfunding“, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori di attività ammissibili all’intervento del Fondo. Quanto alla definizione di “social lending“, nel corso dell’esame in sede referente, è stata introdotta la precisazione che, tra i potenziali finanziatori, sono inclusi gli investitori istituzionali. Le modalità attuative di tale previsione sono rimesse ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.
  • L’articolo 18-quater, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, estende l’ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all’articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n.296, a tutti i Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, e ne ridefinisce altresì gli interventi: questi possono consistere, oltre che nell’acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, incluso il finanziamento soci (commi 1 e 2). Le modalità e le condizioni di intervento del Fondo sono rimesse ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (comma 3). L’articolo inoltre modifica le modalità di intervento da parte di SIMEST nel capitale sociale di imprese costituite o da costituire nei Paesi dell’area balcanica. Nel dettaglio, viene elevata dal 40 al 49 per cento la percentuale massima del capitale o fondo sociale delle società o imprese che può essere acquisita attraverso l’intervento del Viene soppresso il limite di un miliardo di lire (516.456 euro) previsto per ciascun intervento (comma 4). Infine, l’articolo contiene una norma esplicitamente finalizzata a contrastare il fenomeno della delocalizzazione, disponendo che le imprese che investono all’estero decadono dai benefici e dalle agevolazioni concesse con obbligo di rimborso anticipato dell’investimento, nei casi in cui: violino l’obbligo di mantenere sul territorio nazionale le attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive, di cui all’articolo 1, comma 12, del D.L. n. 35/2005 e, comunque, nel caso in cui le operazioni di venture capital a valere sul Fondo unico, siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali sul territorio nazionale sopra, sono stabilite le modalità e i termini dei rimborso anticipato dell’investimento e le sanzioni applicabili.
  • L’articolo 19-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone l’ampliamento della platea delle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati erogati a valere sul Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, novellando in più punti l’art. 1, commi 199-202, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015). In particolare, la norma prevede l’inserimento, tra i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati, oltre alle PMI, anche dei professionisti vittime di mancati Si prevede, inoltre, che i debitori delle PMI richiedenti possano essere anche soggetti diversi dalle aziende – se operanti nell’ambito delle attività di impresa – purché operanti in procedimenti penali per i reati in questione. Si prevede, poi, l’ampliamento del novero delle fattispecie di reato che assumono rilievo ai fini dell’accesso al Fondo da parte delle PMI: ai reati di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali, già previsti dalla legge di stabilità 2016, la norma in commento aggiunge i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito, disciplinati dalla legge fallimentare. La norma, inoltre, prevede che PMI e professionisti vittime di mancati pagamenti, anche se non risultanti direttamente parte offesa nel procedimento penale, possano accedere ai finanziamenti agevolati se risultano iscritti al passivo di una procedura fallimentare o concorsuale per le quali il curatore fallimentare si sia costituito parte attiva per i reati sopracitati. Vengono poi inclusi tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione anche le PMI e i professionisti che, a procedimento penale concluso, risultino titolari di sentenza favorevole di condanna a carico dei debitori e non siano comunque stati dagli stessi pagati. Si prevede, quindi, l’inclusione tra i soggetti beneficiari anche delle PMI in stato di concordato preventivo in continuità di attività. La norma prevede, infine, la possibilità per il MISE di adottare il provvedimento di concessione e di erogazione del contributo anche in pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato la richiesta di accesso al Fondo. In tal caso, il finanziamento è erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di quanto dovuto.
  • L’articolo 20, modificato presso le Commissioni di merito, modifica le modalità di funzionamento della cd. “Nuova Sabatini”, misura di sostegno che consente alle micro, piccole e medie imprese – di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti. Nel dettaglio, la norma: alla lettera 0a) introdotta nel corso dell’esame in sede referente, inserisce tra i soggetti abilitati a rilasciare i predetti finanziamenti agevolati anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all’articolo 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle PMI; alla lettera a) innalza l’importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell’intervento, portandolo da due a quattro milioni di euro; alla lettera b) modifica le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo che l’erogazione dello stesso avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, e – a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro – in un’unica soluzione. A tal fine, la norma apporta in più punti modifiche alla disciplina della misura agevolativa in questione, contenuta nell’articolo 2, del D.L. n. 69/2013.
  • L’articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla cd. “Nuova Sabatini” di cui all’articolo 2, comma 5 del D.L. n. 69/2013 anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. Per tali operazioni si prevede, a date condizioni, un’applicazione in forma maggiorata del relativo contributo
  • L’articolo 29 – modificato nel corso dell’esame in sede referente – reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità (commi 1-2), di revisione della disciplina attuativa per le aree di crisi industriale di cui alla L. n. 181/1989 sulla base di specifici criteri direttivi (commi 3 e 4). L’articolo, inoltre, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, demanda a un decreto del MISE la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili. Nel corso dell’esame in sede referente, è stato specificato che i progetti di trasformazione tecnologica e digitale delle MPMI debbano essere anche coerenti con le linee strategiche del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021 e che il decreto del MISE debba essere adottato sentita l’Agenzia per l’Italia digitale (comma 5). Nel corso dell’esame in sede referente, sono state altresì incluse, tra le tecnologie abilitanti del Piano Impresa 4.0, alla cui implementazione sono dirette le agevolazioni, le seguenti voci: soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori; software; piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio; altre tecnologie quali sistemi di e- commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange,EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things. Inoltre, l’importo di spesa dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale ammessi a beneficio deve ora essere almeno pari a 50 mila euro, anziché 200 mila euro come previsto prima dell’esame nelle Commissioni di merito (comma 6).

Capo III – Tutela del Made in Italy

Nulla da segnalare.

Capo IV – Ulteriori misure per la crescita

  • L’articolo 32-bis, introdotto in sede referente, estende le transazioni sul debito complessivo, consentite dal decreto-legge “Genova” (articolo 43, comma 2, del
  • 109/2018) a favore dei beneficiari di mutui agevolati per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità (Legge 185/2000 titoli I e II), ammettendo tali transazioni anche sulle somme da questi dovute a INVITALIA contenute nelle cartelle di pagamento e nelle ingiunzioni fiscali. Sono poste inoltre misure di copertura degli oneri finanziari delle disposizioni in esame. Viene previsto poi l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali (ZES) (articolo 34).
  • L’articolo 39-ter, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, stanzia risorse nel limite di 200 milioni di euro per gli oneri derivanti dall’incentivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019 nelle regioni del Mezzogiorno, di soggetti fino a 35 anni di età o oltre, se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei Viene riconosciuta (articolo 40) una indennità in favore dei lavoratori del settore privato impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna.
  • L’articolo 47, comma 1, modificato nel corso dell’esame in Commissione, autorizza al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, per efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere
  • L’articolo 47, commi 1-bis – 1-septies, prevede l’istituzione di un fondo denominato “Fondo salva-opere”, finalizzato alla soddisfazione, nella misura del 70 per cento, dei crediti insoddisfatti delle imprese sub-appaltatrici, sub- affidatarie e sub-fornitrici in caso di fallimento dell’appaltatore o affidatario dei lavori. Il Fondo è alimentato da un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000 (comma 1- bis). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della certificazione dei crediti insoddisfatti effettuata dalle amministrazioni aggiudicatarie a richiesta degli interessati, procede all’erogazione. Per quanto versato dal Fondo, il Ministero è surrogato nei diritti dei soggetti che hanno ricevuto il contributo nell’ambito della procedura concorsuale (comma 1-ter). È rimessa ad un decreto del Ministero delle infrastrutture la disciplina delle modalità di funzionamento e di erogazione delle somme da parte del Fondo (comma 1-quater). Per i crediti insoddisfatti maturati in relazione a procedure concorsuali avviate tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stanziati 12 milioni di euro per l’anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l’anno 2020 (commi 1-quinquies e 1-septies). Le disposizioni sul Fondo salva-opere non si applicano agli appalti aggiudicati da enti locali e regioni (comma 1-sexies). Viene inoltre modificata la disciplina riguardante gli appalti della Difesa e sicurezza, introducendo con il nuovo articolo 47-bis (Misure a sostegno della liquidità delle imprese) il comma 4-bis all’art. 159 del Codice dei contratti pubblici, con il quale si prevede che – nel caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni – l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore è calcolato, anziché sul valore del contratto di appalto, sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto.
  • L’articolo 48, comma 1, reca autorizzazioni di spesa per l’adempimento di alcuni impegni internazionali assunti dall’Italia in materia di energia e clima. I commi da 1-bis a 1-quater dell’articolo 48 incidono sulle modalità con le quali i progetti di efficienza energetica che prevedono l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi al meccanismo dei certificati bianchi, ai sensi del
  • 11 gennaio 2017. Il comma 1-bis dispone che il risparmio di energia addizionale necessario ai fini dell’ammissione al meccanismo, per i progetti suddetti è determinato: a) in base all’energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le seguenti fonti: solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da talune biomasse (prodotti e sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M.6 luglio 2012); b) in base all’incremento dell’efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi, come già previsto dalla vigente disciplina attuativa Ai sensi del comma 1-ter, i progetti che prevedono l’utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione in atmosfera ed i relativi metodi di misura riportati nel D.M. 16 febbraio 2016 (cd. Conto termico, Tabelle 15 e 16) Il comma 1-quater demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e di tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Unificata, di provvedere alle conseguenti modifiche del sopra indicato D.M. 11 gennaio 2017.
  • L’articolo 49, modificato in Commissione, concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d’imposta in corso al 1° maggio 2019, un credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite massimo di 60.000 euro. Con le modifiche apportate in sede referente l’agevolazione, inizialmente prevista per la partecipazione a fiere che si tengono all’estero, è stata estesa a quelle che si svolgono in Italia ed è stato eliminato il riparto in tre quote
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