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CORONAVIRUS – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 17 del 31.3.2020: Istituzione codici tributo per compensazione F24 del premio ai dipendenti ex art. 63 DL Cura Italia

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 17/E del 31.3.2020 avente ad oggetto “Istituzione dei codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia)”. L’articolo 63, comma 1, del DL Cura Italia infatti prevede che “Ai titolari di redditi di lavoro dipendente […] che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”. Il successivo comma 2 del richiamato articolo 63 stabilisce che “I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR 600/1973 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”. In proposito, il comma 3 del medesimo articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020 dispone che “I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il suddetto premio erogato ai dipendenti, sono istituiti i seguenti codici tributo dei modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP). In particolare, per il modello F24:

1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”. Ai fini del recupero in compensazione delle somme di cui trattasi i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Fonte

Sito web Agenzia delle Entrate

Link

clicca qui per il testo della Risoluzione n. 17/E

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