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CORONAVIRUS – Ministero Interno: Nuova circolare ai Prefetti su DPCM 22.3.2020

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la nuova Circolare firmata dal Capo di Gabinetto del Ministro e trasmessa a tutti i Prefetti, con cui si forniscono chiarimenti sulle ulteriori restrizioni allo svolgimento delle attività produttive e allo spostamento fra territori comunali diversi introdotte dal DPCM 22.3.2020. Per quanto riguarda le attività produttive, la Circolare ricorda che sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate dall’allegato 1 del decreto stesso. Si precisa, inoltre, che alle attività commerciali si applicano ancora le previsioni contenute dal DPCM 11.3.2020 e dall’ordinanza del Ministro della Salute 20.3.2020 e che le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile. La Circolare evidenzia inoltre come, alle attività funzionali a garantire la continuità delle filiere di cui all’allegato 1 del DPCM, ai servizi di pubblica utilità, ai servizi essenziali, alle attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e alle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, sia consentito di poter svolgere le proprie funzioni previa comunicazione al Prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva stessa. Secondo quanto specificato dalla circolare il prefetto non deve preventivamente autorizzare il proseguimento di tali attività, ma può sospenderle qualora non ravvisi l’effettiva ricorrenza delle condizioni attestate dagli interessati. In riferimento agli spostamenti, la Circolare richiama l’introduzione del divieto per tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati al di fuori dei comuni di domicilio. Rimangono consentiti i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, mentre è sospesa la disposizione del DPCM 8.3.2020, che consentiva il rientro presso domicilio, abitazione o residenza.

Fonte Sito web Ministero Interno

Link di riferimento clicca qui per il testo della Circolare

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