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CORONAVIRUS – Messaggi0 INPS n. 1633 del 15.4.2020: Regolamentazione comunitaria e validità dei formulari A1

L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 1633 del 15.4.2020 avente ad oggetto “Regolamentazione comunitaria. Settore legislazione applicabile. Emergenza Covid-19 – UE e validità dei formulari A1”. Il Messaggio riporta che le misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno comportato forti restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori, imponendo alle imprese l’utilizzo del telelavoro o di altre forme di lavoro agile. Considerato l’impatto di tali circostanze sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della legislazione applicabile e alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate.
– Validità formulari A1 rilasciati ai sensi degli art. 11 e 12 Regolamento (CE) n. 883/2004 La validità di questi formulari A1 con scadenza nel periodo tra il 31.1.2020 e il 31.7.2020, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel paese ospitante, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31.7.2020 (Delibera del Consiglio dei Ministri 31.1.2020, pubblicata nella G.U. n. 26 del 1.2.2020) anche in assenza della richiesta esplicita di deroga prevista dai Regolamenti CE. – Formulari A1 rilasciati ai sensi dell’art. 13 Regolamento (CE) n. 883/2004 Per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati, l’art. 13 individua i criteri per la determinazione della legislazione applicabile sulla base del concetto di “attività prevalente” ma, in ragione delle misure di limitazione della mobilità transfrontaliera, i suddetti lavoratori potrebbero essere stati costretti a rimanere nello Stato estero, non potendo rientrare nello Stato di residenza. Tale circostanza potrebbe determinare una applicazione della legislazione previdenziale dello Stato estero. Per rimediare a tale eventualità, i formulari A1, rilasciati ai sensi dell’art. 13 prima dell’emergenza, dovranno ritenersi validi prescindendo dalle variazioni della soglia percentuale dell’attività complessivamente svolta determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilità.

Fonte Sito web INPS

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