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Commissione Europea: Quadro temporaneo 2020 sugli Aiuti di Stato

La Commissione europea ha adottato la Comunicazione sul “Quadro Temporaneo 2020 sugli Aiuti di Stato” per consentire agli Stati Membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di COVID-19” (“Quadro Temporaneo 2020”). Il documento è disponibile al seguente link: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework_it.pdf.

Il provvedimento della Commissione si basa sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”) che prevede la possibilità di concedere aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia degli Stati membri.

Nella Comunicazione, la Commissione prende atto delle varie misure di contenimento adottate dagli Stati membri, quali misure di allontanamento sociale, restrizioni di viaggio, quarantene e blocchi, che mirano a garantire che lo shock sia il più breve e limitato possibile.

Tuttavia, constatata anche l’impatto immediato sulla domanda e sull’offerta di tali misure, che colpiscano imprese e dipendenti, in particolare nei settori della sanità, del turismo, della cultura, della vendita al dettaglio e dei trasporti.

Oltre agli effetti immediati sulla mobilità e sugli scambi, l’epidemia di COVID-19 sta colpendo sempre di più le imprese di tutti i settori e di ogni tipo, le piccole e medie imprese (“PMI”) e le grandi imprese. L’impatto è avvertito anche sui mercati finanziari globali, in particolare per quanto riguarda la liquidità. Questi effetti non saranno contenuti in un determinato Stato membro e avranno un impatto dirompente sull’economia dell’Unione nel suo insieme”.

Con l’adozione del Quadro Temporaneo 2020, la Commissione intende consentire agli Stati membri di concedere determinati tipi di aiuti di Stato per ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese e garantire che le perturbazioni causate dall’epidemia non ne minino la redditività.

In particolare, il Quadro Temporaneo 2020 consente di erogare determinati tipi di aiuti diretti alle imprese che hanno avuto difficoltà finanziarie dopo il 31 dicembre 2019:

  1. Sovvenzioni dirette e agevolazioni fiscali alle imprese, fino ad un importo massimo pari a 000 euro per far fronte a urgenti esigenze di liquidità;
  2. Garanzie agevolate su prestiti bancari. Gli Stati membri sono autorizzati a fornire garanzie statali a sostegno dei prestiti bancari assunti da società specifiche. Tali garanzie avrebbero premi agevolati e potrebbero riguardare sia gli investimenti che i prestiti in conto capitale circolante. Le garanzie saranno limitate a una durata massima di due anni e al 90% del valore del prestito originale.
  3. Tassi di interesse sovvenzionati. Gli Stati membri sono autorizzati a consentire prestiti pubblici o privati con tassi di interesse agevolati. Il tasso di interesse deve essere almeno pari al tasso di base applicabile il 1 ° gennaio 2020, più un premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario.
  4. Garanzie alle banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale. Alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
  5. Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. Viene introdotta maggiore flessibilità per la valutazione dei rischi paese non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all’esportazione a breve termine.

Il Quadro Temporaneo consentirà, dunque, agli Stati membri di garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e permetterà di preservare la continuità dell’attività economica durante e, in particolar modo, dopo l’epidemia di COVID-19.

Le tipologie di aiuti consentite dal Quadro Temporaneo 2020 non sono necessariamente esaustive. Resta aperta la possibilità che altre forme di aiuto, come i salvataggi per importi superiori a 500.000 euro, vengano notificati alla Commissione dagli Stati membri per aiutare le imprese a sopravvivere. La Comunicazione chiarisce inoltre che:

  1. ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE[2], gli Stati membri possono anche compensare le imprese in settori particolarmente colpiti dall’epidemia (ad esempio trasporti, turismo, cultura, ospitalità e vendita al dettaglio) e/o organizzatori di eventi annullati per danni subiti a causa e direttamente causati dall’epidemia. Gli Stati membri possono notificare tali misure di risarcimento del danno e la Commissione le valuterà direttamente ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE;
  2. come indicato nella comunicazione sulla risposta economica coordinata allo scoppio della COVID-19 del 13 marzo 2020, altre opzioni sono disponibili per gli Stati membri, al di fuori del campo di applicazione del controllo sugli aiuti di Stato dell’UE, che possono essere messe in atto senza il coinvolgimento della Commissione. Queste includono misure applicabili a tutte le imprese in materia di sussidi salariali, sospensione dei pagamenti delle imposte sulle società e sul valore aggiunto o contributi previdenziali o sostegno finanziario diretto ai consumatori per servizi cancellati o biglietti non rimborsati dagli operatori interessati.

 

Di fatto, oltre a fare affidamento sulle disposizioni del TFUE che consentono gli aiuti finalizzati a “porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”, per gli aiuti di Stato che vanno oltre il Quadro Temporaneo 2020 nel contesto dell’epidemia di COVID -19, gli Stati Membri potranno effettuare notifiche, basandosi sulla disposizione all’art. 107 par. 2, lett. B) del TFUE che consente “aiuti per riparare i danni causati da catastrofi naturali o circostanze eccezionali”.

Ciò è rilevante in quanto le disposizioni sugli aiuti per porre rimedio a un turbamento dell’economia prevedono che questi “possano essere considerati” compatibili con il mercato interno, mentre gli aiuti per catastrofi naturali e circostanze eccezionali “devono” essere considerati compatibili con il mercato interno.

Alla luce di tali considerazioni, potrebbe esserci il potenziale per gli Stati membri di adottare ampie misure di salvataggio in risposta all’epidemia COVID-19.

 

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