In merito alla disciplina che ha esteso il reverse charge al settore trasporti e logistica, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 14/E del 18.12.2025 avente ad oggetto “Articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Regime transitorio opzionale per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica”.
È stata prevista, in particolare, l’estensione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
La piena operatività di tale misura, tuttavia, è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Consiglio dell’UE, pertanto, nell’attesa, l’articolo 1, commi da 59 a 62, della legge di Bilancio 2025 prevede, per i servizi in rassegna, un regime transitorio opzionale. La circolare illustra l’ambito di applicazione di tale regime transitorio opzionale per le prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alle lettere da a) ad a-quater) del sesto comma dell’articolo 17 del decreto Iva effettuate nei confronti delle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica.
Possono congiuntamente applicare il nuovo e temporaneo regime opzionale:
- le imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica individuate in base alla classificazione ATECO 2025, sezione H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (è espressamente escluso il trasporto di persone)
- i soggetti che, alle medesime imprese, rendono servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.
Fonte
Sito web Agenzia delle Entrate
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