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Autotrasporto, Comunicato MEF n. 138 e Comunicato Agenzia delle Entrate 19.7.2019: Deduzioni forfetarie per spese non documentate

Con Comunicato n. 138 del 19.7.2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha riportato, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2019. In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2018, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Con Comunicato diramato sempre in data 19.7.2019, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2019 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

Fonte
Siti web MEF-Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate

Link di riferimento
clicca qui per il testo del Comunicato MEF
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