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Approfondimento su questioni di rilevanza penalistica. A proposito di: Infortunio sul lavoro e omicidio colposo

In tema infortuni sul lavoro nello svolgimento di attività di cantiere, il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi “contra legem”, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche”.

Cass. pen. Sez. IV, 11/05/2021, n. 22262

 

Reato: art. 589 c.p.

Condotta illecita: Tizio, imputato del reato di cui all’art. 113 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 2, con Caio, Sempronio e Mevio (per i quali si era proceduto separatamente), quale Direttore tecnico del cantiere e procuratore con delega per la sicurezza sul lavoro della società X s.r.l. nel corso dei lavori di progettazione e bonifica di complessivi 9.700 mq.,  per colpa cagionavano la morte di Eustacchio, operaio dipendente della società X, il quale, mentre operava a circa 8-10 mt. di altezza sulla copertura industriale il rifacimento, privo di cintura di sicurezza ed in assenza di presidi anticaduta collettivi precipitava nel vuoto sino a terra, a causa del cedimento di una lastra di eternit, e decedeva nell’immediatezza per la gravità delle lesioni riportate.

 

E’ interessante segnalare che la Suprema Corte ha chiarito che l’imputato aveva l’obbligo non solo di assicurarsi che fossero predisposti un numero adeguato di stopper per il numero di lavoratori in quota, ma anche di accertarsi che i lavori si svolgessero rispettando le misura di sicurezza e che il preposto svolgesse correttamente il suo incarico di controllo in materia di sicurezza.

In particolare, gli Ermellini hanno statuito che il controllo sulla formazione e sul corretto utilizzo dei presidi di garanzia facesse capo al preposto Mevio ma anche all’imputato Tizio quale procuratore in forza di procura notarile conferita dall’amministratore unico di X srl, P.G. con la quale si attribuivano al ricorrente ampi poteri decisionali, autonomia di spesa anche in materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, ruolo di organizzazione, direzione e vigilanza sui lavori di cantiere, ruolo effettivamente svolto dall’imputato come rilevato dal primo giudice e riconosciuto dal medesimo nel corso dell’esame dibattimentale.

Di più, hanno ritenuto irrilevante il dato contingente dell’assenza di Tizio dal cantiere nel giorno dell’incidente poiché il cantiere aveva già gravi criticità sotto il profilo della sicurezza, in relazione alla tipologia delle opere da realizzare e in relazione alla concreta conduzione.

 

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