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Approfondimento periodico su questioni di rilevanza penalistica. A proposito di: Omicidio colposo in ambito lavorativo

L’imprenditore, quand’anche frazioni il ciclo produttivo avvalendosi di strumenti contrattuali finalizzati ad alleggerire sul piano burocratico-organizzativo la struttura aziendale, non perde la sua posizione di garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del suo programma lavorativo e produttivo.

Cass. pen. Sez. IV, 26/03/2019, n. 14921

 

Reato: artt. 113 e 589 cod. pen.

Condotta illecita: Tizio, Caio, Sempronio rispettivamente il primo responsabile della sicurezza e protezione della società x s.r.l. nonchè di direttore di cantiere, il secondo di dipendente della società x e conduttore del mezzo Merlo tipo (OMISSIS), il terzo di legale rappresentante della  società y s.r.l. (sub appaltatore per le operazioni di verniciatura); Mevio di responsabile per la sicurezza e per l’esecuzione per i lavori appaltati dalla società z s.r.l. (committente) alla società x s.r.l. relativi al montaggio in quota e la posa in opera della struttura metallica di un capannone, i cui lavori di tinteggiatura erano stati subappaltati alla impresa società y s.r.l.; tutti chiamati a rispondere in cooperazione colposa, in relazione alla morte dell’operaio.

 

E’ interessante segnalare che la Suprema Corte ha ribadito il principio già espresso che, se sono più i titolari della posizione di garanzia come nel caso di specie, ciascun garante risulta per intero destinatario dell’obbligo di impedire l’evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia (Sez. 4 n. 46849 del 3.11.2011 rv 252149; Sez. 4 n. 8593 del 22.01.2008 rv.238936).

Ancora, che, quando l’obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi un concorso di cause ex art. 41 c.p., comma 1 (Sez. 4 n. 244455 del 22.04.2015 rv 263733-01; sez. 4 n. 37992 del 11.07.2012 rv 254368-01; sez. 4 n. 1194 del 15.11.2013 rv 258232).

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