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Approfondimento periodico su questioni di rilevanza penalistica. A proposito di: Mobbing

Integra il delitto di atti persecutori la condotta di “mobbing” del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell’esprimere ostilità verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro, tali da determinare un “vulnus” alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall’art. 612-bis cod. pen. (Fattispecie in cui il lavoratore era stato esposto a plurimi atti vessatori, quali il fisico impedimento a lasciare la sede di lavoro e l’abuso del potere disciplinare, culminati in un licenziamento pretestuoso e ritorsivo, tale da far insorgere nello stesso uno stato di ansia e di paura ed indurlo a modificare le proprie abitudini di vita). (Rigetta, TRIB. LIBERTA’ TORINO, 20/12/2019)”

Cass. pen. Sez. V Sent., 14/09/2020, n. 31273 (rv. 279752-01)

 

Reato: art. 612-bis c.p.

Condotta illecita: Tizio imputato quale nella qualità di amministratore delegato poneva plurime condotte persecutorie in danno di Caio, dipendente della predetta società e responsabile dell’ufficio risorse umane.

 

E’ interessante segnalare che la Suprema Corte, rifacendosi all’elaborazione giurisprudenziale giuslavoristica in tema di tutela delle condizioni di lavoro susseguitasi nel tempo,  ha delineato i caratteri propri del reato di mobbing lavorativo, specificando che si configura ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti vessatori del datore di lavoro, e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio del datore medesimo che unifica la condotta, unitariamente considerata.

La finalità svolge una peculiare funzione selettiva, in quanto, ai fini della configurabilità di una ipotesi di mobbing, non è condizione sufficiente l’accertata esistenza di plurime condotte datoriali illegittime, ma è necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione.

Definendo quindi il mobbing in termini di “mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro“.

 

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