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Approfondimento periodico su questioni di rilevanza penalistica. A proposito di: Inquinamento atmosferico

La contravvenzione prevista dall’art. 279, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è un reato proprio riferibile al “gestore dell’attività” da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del citato d.lgs. (Nella fattispecie la Corte ha affermato che nel caso di società di capitali “gestore” è chi ne ha la legale rappresentanza). (Dichiara inammissibile, Trib. Padova, 20/09/2016)

Cass. pen. Sez. III Sent., 30/05/2017, n. 35572 (rv. 271302)

 

Reato: D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 14 e art. 279, comma 1

Condotta illecita: Tizio imputato quale legale rappresentante della società “X S.r.l.”, con insediamento zootecnico in (OMISSIS), esercitava la propria attività senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

 

E’ interessante segnalare che la Suprema Corte ha ritenuto corretto il principio espresso dal Giudice di prime cure, secondo il quale l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere effettivamente richiesta dal “gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro” (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, comma 2; nel senso che il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, è reato proprio del “gestore”, si vedano Sez. 3, n. 48456 del 27/10/2015, Preti, Rv. 266130; Sez. 3, n. 27260 del 11/01/2012, Pastore, Rv. 253048).

“Gestore” è, per definizione, “la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate” dal D.Lgs. n. 152, cit. (art. 268, comma 1, lett. n). “Gestore”, nel caso di specie, era la società di capitali (persona giuridica) e, dunque, chi ne ha la legale rappresentanza (nel senso che in caso di persona giuridica “gestore” è il suo legale rappresentante, cfr. Sez. 3, n. 43246 del 13/07/2016, Contin, Rv. 268084).

Di qui, correttamente era stata affermata la responsabilità penale di Tizio, essendo legale rappresentante della società “X S.r.l.”, pur se di fatto presso l’impianto venivano trovate altre persone preposte allo svolgimento delle attività economiche proprie della società nonché preposte alla gestione stessa.

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