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Approfondimento periodico su questioni di rilevanza penalistica. A proposito di: Furto in spiaggia

Sussiste l’aggravante dell’avere agito su cose esposte alla pubblica fede, di cui all’art. 625, n. 7, c.p., nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di effetti personali sottratti ai bagnanti sulla spiaggia, in quanto rientra nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustoditi tali oggetti da coloro che abbandonino temporaneamente la spiaggia per andare a fare il bagno “. Cassazione penale sez. IV, 08/06/2022, n.23940

 

Reati: art. 624 c.p. e di cui all’art. 61 n. 5 e 625 n. 7 c.p

Condotta illecita: Tizio si impossessava di una borsa e di valori contenuti al suo interno, tra cui un portafoglio, un orologio d’oro ed un cellulare, lasciati momentaneamente incustoditi dalla legittima proprietaria al di sotto di un ombrellone in spiaggia.

 

E’ interessante segnalare quanto chiarito dalla Suprema Corte ha confermato quanto statuito dalla territoriale Corte di Appello che nel caso de quo ha provveduto ex officio ad escludere la circostanza aggravante della destrezza, di cui all’art. 625 n. 4 c.p., non ravvisando nella condotta perpetrata dal prevenuto una particolare agilità, sveltezza e callidità idonea ad eludere l’attenzione della parte lesa essendosi tale ultima allontanata autonomamente dall’ombrellone -, ed invece ravvisando, in tale comportamento, l’approfittamento di una condizione di minorata difesa, di rilievo ai sensi dell’art. 61 n. 5 c.p., oltre all’avere agito su cose esposte alla pubblica fede, ex art. 625 n. 7 c.p., tali essendo considerati, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, gli effetti personali sottratti ai bagnanti sulle spiagge.

Quindi, la Corte ha ribadito con riguardo all’ipotesi dell’aggravante dell’avere agito su cose esposte alla pubblica fede, di cui all’art. 625 n. 7 c.p., l’applicazione del consolidato principio per cui essa sussiste – “sub specie” di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di effetti personali sottratti ai bagnanti sulla spiaggia, in quanto rientra nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustoditi tali oggetti da coloro che abbandonino temporaneamente la spiaggia per andare a fare il bagno.

ALIS invierà periodicamente alcuni approfondimenti tematici su questioni legate al diritto penale. Per maggiori informazioni, rivolgersi allo staff ALIS.

 

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