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Approfondimento periodico su questioni di rilevanza penalistica. A proposito di: Condotta imprudente del pedone che non esclude la responsabilità del guidatore negligente

In materia di circolazione stradale, il principio di affidamento trova un forte temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche della condotta imprudente altrui, purché questa rientri nello spettro di prevedibilità “. Cassazione penale sez. IV, 07/07/2022, n. 30052

 

Reati: art. 590 bis c.p.

Condotta illecita: Tizio mentre percorreva alla guida della sua autovettura il centro cittadino giunto all’altezza di un incrocio non prestando la dovuta attenzione alla presenza del pedone D.I. che stava attraversando la strada, investendolo con la propria autovettura, gli cagionava lesioni personali consistite in ematoma epidurale frontale sinistro post traumatico con associata frattura del seno frontale del tette della parete mediale e posteriore dell’orbita di sinistra frattura del seno mascellare di sinistra e stessa sino alla parete laterale frattura del primo secondo e terzo metatarso del piede sinistre giudicate guaribili in giorni 30 s.c.

 

E’ interessante segnalare quanto chiarito dalla Suprema Corte confermando che il comportamento imprudente del pedone non assume rilevanza come causa interruttiva del nesso causale rispetto alla condotta dell’investitore; siffatta ipotesi, infatti, è ammissibile laddove il guidatore abbia posto in essere una condotta diligente ed ineccepibile.

Nel caso di specie la Corte ha confermato che Tizio non ha prestato la dovuta attenzione e diligenza, essendo giunto in prossimità di una strada ad angolo e, dunque senza una buona visuale del tratto di strada immediatamente successivo, senza suonare ed, evidentemente, senza neppure procedere a bassa velocità, come la situazione dei luoghi avrebbe richiesto, atteso che sarebbero bastate queste due elementari regole di prudenza ad evitare il sinistro.

Di contro, ha ritenuto che la p.o. non ha violato l’art. 190 C.d.S. poiché, seppur intenta a parlare al telefono allorquando stava attraversando la strada, ha asserito di aver staccato la telefonata prima di impegnare la carreggiata.

 

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