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Approfondimento tecnico sui Decreti MIT su misure incentivanti per le imprese di autotrasporto per l’annualità 2019

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 250 del 24.10.2019 i seguenti Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

  1. Decreto Ministeriale del 22 luglio 2019 n. 336 recante “Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’annualità 2019

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-24&atto.codiceRedazionale=19A06622&elenco30giorni=false erelativo Decreto di attuazione dell’11 ottobre 2019 recante “Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti per le imprese di autotrasporto per l’annualità 2019” (cfr. punto 2 che segue)https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-24&atto.codiceRedazionale=19A06624&elenco30giorni=false

  1. Decreto Ministeriale del 27 agosto 2019 contenente “Modifica del decreto 22 luglio 2019 concernente le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’annualità 2019

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-24&atto.codiceRedazionale=19A06623&elenco30giorni=false

 

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  1. DM 22 LUGLIO 2019 “MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO PER L’ANNUALITÀ 2019”.

Il decreto disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative all’anno 2019 nel limite di spesa pari a euro 25.000.000 e la loro ripartizione fra le varie tipologie d’investimento.

Le risorse sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.

Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi specificati all’art. 1 comma 4 lett. a) b),c) e d) corrispondenti ad una quota parte delle risorse globalmente disponibili pari a euro 25.000.000 e precisamente:

  1. 9,5 milioni di euro

per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell’art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

In relazione agli investimenti di cui all’art. 1, comma 4, lettera a), del decreto, sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria:

  • di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3, 5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 10.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore a 3, 5 tonnellate fino a 7 tonnellate ed in euro 20.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
  • di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 tonnellate;
  • di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3, 5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo è determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari ad euro 1.000.
  1. 9 milioni di euro
  • per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizionedi veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

In relazione agli investimenti di cui all’art. 1, comma 4, lettera b), del decreto, è finanziabile la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11, 5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI. Il contributo è determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI in sostituzione del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico da 7 tonnellate a 16 tonnellate; euro 12.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

  • Per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicolo dello stesso tonnellaggio.

In relazione all’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP di cui all’art. 1, comma 4, lettera b) 2° cpv, il contributo è determinato in euro 2.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3, 5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate.

  1. 6 milioni di euro

per l’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

In relazione agli investimenti di cui all’art. 1, comma 4, lettera c) del decreto, sono finanziabili:

  • le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 al presente decreto;
  • rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (Stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
  • sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (Stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

 

  1. 0,5 milione di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

In relazione agli investimenti  di  cui  all’art.  1,  comma  4, lettera d), del decreto, sono finanziabili le  acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili in ragione di 1 rimorchio  o  semirimorchio  porta  casse.  Il contributo viene  determinato,  tenuto  conto  dei  costi  aggiuntivi rispetto all’acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro  8.500 per l’acquisto di  ciascun  insieme  di  8  casse  e  1  rimorchio  o semirimorchio.

 

Gli investimenti di cui al decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto ed ultimati entro il 15 giugno 2020.

I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento ditipologie di investimenti e l’importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non può superare euro 550.000, 00.

E’ esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Inoltre i beni non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2022, pena la revoca del contributo erogato.

I commi 6, 7 e 8 dell’art. 3 prevedono infine soglie massime di incentivazione sia in funzione del fatto che l’impresa richiedente il contributo sia una piccola, media impresa ovvero la richiesta provenga da imprese non rientranti in questa categoria, sia in funzione della tipologia di beni ed inoltre vengono previste percentuali di maggiorazione del contributo sempre in caso di piccole, medie imprese o reti di imprese.

Inoltre con riferimento ai “dispositivi innovativi” di cui all’art. 3, comma 5 lett. a) si rimanda l’attenzione all’Allegato 1 al DM 22.7.2019 che reca la tabella riepilogativa dei dispositivi ammessi.

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  1. DECRETO DI ATTUAZIONE DELL’11 OTTOBRE 2019 “DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE INCENTIVANTI PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO PER L’ANNUALITÀ 2019”

Quanto alle modalità operative per la concessione del contributo esse sono specificate nel DM11.10.2019che disciplina nello specifico le modalità di presentazione delle domande di ammissione e le  connesse fasi di prenotazione e di rendicontazione nonché l’attività istruttoria.

 

Il procedimento prevede infatti due fasi (Art. 2):

  1. a) fase di prenotazione;
  2. b) fase di rendicontazione.

Il soggetto gestore è la società RAM Logistica, infrastrutture, trasporti S.p.a., che procede alla predisposizione di quattro”contatori“, uno per ognuna delle aree omogenee di investimenti di cui all’art. 1, comma 4, lettere a), b), c) e d) del decreto ministeriale del 22.07.2019 n.336 così da aggiornare l’entità delle risorse via via presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree. In caso di esaurimento delle risorse le domande saranno accettate con riserva ai fini dello scorrimento dell’elenco degli istanti mentre ai  fini del riconoscimento dell’incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procederà alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.

 

L’art. 3 del DM 11.10.2019 disciplina i “Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande”.

A partire dalle ore 10,00 del 25.10.2019 e sino alle ore 16, 00 del 31 marzo 2020, sarà possibile presentare istanza che avrà validità di prenotazione; le liste delle domande pervenute ed i “contatori” delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno visibili nella pagina web del soggetto gestore RAM all’indirizzo  http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione

 

Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:

1) Sino alle ore 16,00 del 12 dicembre 2019 le istanze possono essere presentate esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo ram.investimenti2019@legalmail.it alla quale dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità,la seguente documentazione:

  1. modello di istanza debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa. Sarà possibile scaricare il suddetto modello dal sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo: http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione
  2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
  3. copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale del 22.07.2019 n.336 e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all’art. 3, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale n. 336/2019.

Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC).

 

2) Dalle ore 10,00 del giorno 16 dicembre 2019 le istanze possono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informatica raggiungibile al link pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all’autotrasporto all’indirizzo web:

http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2019-formazione-e-investimenti e sul sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo web: http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione

Il sistema informatico consentirà l’inserimento di tutte le informazioni necessarie per la compilazione della domanda a cui sarà necessario allegare, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

  1. modello di istanza, generato dal sistema informatico sulla base delle informazioni inserite, firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
  2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
  3. copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 luglio 2019 n. 336 e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cuiall’art. 3, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale n. 336/2019.

 

La guida all’utilizzo del sistema informatico di gestione sarà disponibile alla pagina

http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione sul sito del soggetto gestore RAM entro il 16 dicembre 2019.

I soggetti che hanno inoltrato istanza secondo le modalità di cui al punto 1) che precede hanno l’onere di confermare la domanda a partire dal 16 dicembre 2019ed entro e non oltre le ore 16,00 del 31 gennaio 2020 tramite la piattaforma informatica di cui al punto 2) che precede utilizzando il codice identificativo che verrà inviato all’interessato all’indirizzo PEC di trasmissione della domanda. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata con prenotazione potrà considerarsi perfezionata facendo salvi gli effetti della posizione acquisita. Decorso tale termine, le domande che non verranno confermate decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell’elenco degli istanti.

In ogni caso ogni impresa ha diritto a presentare una sola domanda di accesso agli incentivi contenente tutti gli investimenti anche eventualmente per più di una tipologia.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 31 marzo 2020.

Entro tale data è eventualmente possibile annullare l’istanza precedentemente inoltrata e/o trasmettere, secondo le modalità di cui ai punti precedenti, una nuova domanda che annulla espressamente l’istanza precedentemente inviata con l’effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.

Il link per l’accesso all’elenco delle domande pervenute che costituirà l’ordine di priorità acquisito, verrà pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione “autotrasporto” – “contributi ed incentivi” e sul sito del soggetto gestore RAM. Tale elenco, avente mero valore di ordine di prenotazione, resta valido in attesa della verifica dei requisiti dell’impresa istante e della documentazione allegata che avverrà nelle fasi di istruttoria della rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti. Qualora emergano cause di inammissibilità durante detta istruttoria che verrà avviata a decorrere dal 1° aprile 2020, le verifiche in merito verranno effettuate secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 4 del presente decreto.

 

L’art. 4 del DM disciplina la “Prova del perfezionamento dell’investimento”.

Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda hanno l’onere di fornire prova del perfezionamento dell’investimento. Per tale finalità, a decorrere dal 1° aprile 2020 i predetti soggetti trasmettono, utilizzando l’applicazione che sarà resa nota sul sito web dell’Amministrazione, nella sezione dedicata all’autotrasporto, nella pagina:

http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2019-formazione-e-investimentie sul sito della RAM oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da 5 a 9 del decreto, la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all’art. 3, comma 5 lettera a) del decreto ministeriale n. 336/2019.

Pei i beni acquisiti in leasing, l’aspirante all’incentivo ha l’onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione o mediante produzione della fattura debitamente quietanzata rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo ma anche, quanto ai veicoli, la prima immatricolazione in Italia dello stesso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto mediante esibizione della ricevuta UMC.

 

Gli artt. 5,6,7,8 e 9 sono dedicati alle specifiche modalità di rendicontazione per singola tipologia di bene:

–      Art. 5– Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonché a trazione elettrica – art. 1, comma 4, lettera a);

–      Art. 6 – Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica – art. 1, comma 4, lettera b);

–      Art. 7 – Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato – art. 1, comma 4, lettera c)

–      Art. 8 –Acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere – art. 1, comma 4, lettera c);

–      Art. 9-Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse – Art. 1, comma 4, lettera d).

 

DISCLAIMER: Eventuali errori potrebbero essere causati da parziale e incompleta descrizione di fattispecie giuridiche o di eventi.

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