Comunicati e News

Europa: Primo “Pacchetto Mobilità” – Approfondimento tecnico ALIS su modifiche e novità previste

Come anticipato nella Circolare ALIS prot. 108/20 del 19.8.2020 (clicca qui per la notizia), l’8 luglio 2020 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il c.d. primo “Pacchetto mobilità” (“Pacchetto mobilità”) che introduce nuove regole per l’autotrasporto, tese a migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti, previsioni specifiche sul distacco nel trasporto internazionale e disposizioni sull’accesso alla professione e al mercato del trasporto merci.

Tutte le modifiche normative intervenute, inoltre, si propongono di rendere più efficiente ed omogenea l’applicazione delle relative previsioni negli Stati membri.

Il 31 luglio 2020 il Pacchetto mobilità è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (“UE”) (“GUUE”), data a partire dalla quale decorrono i termini – non tutti omogenei – per l’entrata in vigore delle diverse disposizioni normative che lo compongono.

In particolare, gli atti normativi che costituiscono il primo Pacchetto mobilità sono:

  • la Direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, le cui previsioni saranno efficaci dal 2 febbraio 2022, previo recepimento da parte degli Stati membri;
  • il Regolamento (UE) 2020/1054 che interviene sul Regolamento 561/2006 in materia di tempi di guida e riposo e sul Regolamento 165/2014 in materia di cronotachigrafo intelligente, le cui previsioni sono in vigore in quanto direttamente applicabili già dal 20 agosto 2020 ad eccezione delle disposizioni di cui all’art. 1, punto 15) e 2, punto 12) che si applicheranno a decorrere dal 31.12.2024;
  • il Regolamento (UE) 2020/1055 di modifica dei Regolamenti UE 1071 e 1072/2009 sull’accesso alla professione e al mercato dell’autotrasporto merci (tra cui la disciplina del cabotaggio), le cui previsioni saranno direttamente applicabili dal 21 febbraio 2022.

 

  1. DIRETTIVA CHE STABILISCE NORME SPECIFICHE SUL DISTACCO DEI CONDUCENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO SU STRADA.

Le disposizioni contenute nella Direttiva sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, dovranno essere recepite dagli Stati Membri entro il 2 febbraio 2022, data a partire dalla quale, previo recepimento, le stesse saranno efficaci.

Le principali novità introdotte riguardano:

a) i diritti dei conducenti;

b) i controlli e la cooperazione tra Stati membri;

c) i requisiti amministrativi che possono essere imposti dagli Stati membri.

 

a) Diritti dei conducenti.

In primo luogo, si estendono al settore dei trasporti, di merci e passeggeri, i principi della parità di retribuzione e di parità di lavoro nello stesso luogo.

Infatti, gli Stati membri devono provvedere che le condizioni di lavoro e di occupazione di cui alla Direttiva sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, previste nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali ovvero da contratti collettivi o arbitrati che nei loro territori siano stati dichiarati universalmente applicabili, siano rese disponibili, in modo accessibile e trasparente per le imprese di trasporto di altri Stati membri e per i conducenti distaccati.

Più nello specifico:

  • devono essere rese note le informazioni che riguardano gli elementi costitutivi della retribuzione resi obbligatori da tali strumenti, tra cui, i contratti collettivi generalmente applicabili a tutte le imprese analoghe nella zona geografica interessata, il metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e, se del caso, i criteri di qualificazione per la classificazione nelle diverse categorie salariali;
  • deve essere garantito che le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono stati membri non beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l’accesso al mercato dell’Unione o a parti di esso.

 

b) Controlli e cooperazione tra Stati membri.

La Direttiva intende creare uno standard di controllo unificato e al contempo accrescere la cooperazione tra Stati membri, mediante:

  • la previsione di una comunicazione unica da parte del lavoratore distaccato grazie al “modello A1” che gli consente di rimanere assicurato ai fini previdenziali nel paese UE in cui ha sede l’impresa distaccante o in quello di esercizio abituale dell’attività lavorativa autonoma e consente al trasportatore di inviare direttamente le dichiarazioni di distacco;
  • l’obbligo di utilizzo del c.d. tachigrafo intelligente che registra luogo e ora in cui l’autocarro ha attraversato la frontiera e localizza le attività di carico e scarico. Si noti che La seconda versione del tachigrafo intelligente, che opererà in maniera automatica, sarà introdotta in tre fasi temporali differenti per i veicoli che effettuano trasporti internazionali e, segnatamente:

–           nel 2023 per i veicoli di nuova immatricolazione;

–           nel 2024 per i veicoli che hanno un tachigrafo analogico o digitale;

–           nel 2025 per i veicoli dotati della prima versione del tachigrafo intelligente;

  • La previsione di almeno sei controlli l’anno da parte degli Stati membri.

 

c) Requisiti amministrativi

In termini di requisiti amministrativi, gli Stati membri possono imporre solo i seguenti obblighi per il trasportatore su strada:

  • se stabilito in un altro Stato membro, di trasmettere alle autorità nazionali competenti una dichiarazione contenente informazioni sul conducente distaccato, non oltre l’inizio del distacco;
  • assicurare che il conducente abbia a disposizione una copia della dichiarazione di distacco, la prova dell’operazione di trasporto effettuata nello Stato membro ospitante (ad esempio la lettera di vettura elettronica (e-CMR) ovvero le prove di cui all’art. 8, paragrafo 3 del Reg. CE 1072/2009 che attestano il trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio effettuato consecutivamente) e le registrazioni del tachigrafo;
  • consegnare la documentazione – in forma cartacea o elettronica – della retribuzione dei conducenti distaccati relativa al periodo di distacco e al loro impiego, il contratto di lavoro, i fogli di presenza relativi al lavoro del conducente e la prova dei pagamenti, dopo il periodo di distacco.

 

  1. REGOLAMENTO RELATIVO AI TEMPI DI GUIDA, AI PERIODI DI RIPOSO E AI TACHIGRAFI.

Le disposizioni concernenti i tempi di guida e i periodi di riposo contenute nel Regolamento 1054/2020 che ha modificato il Regolamento 561/2006 sono entrate in vigore il 20 agosto 2020, ad eccezione di alcune previsioni per le quali è prevista un’entrata in vigore in date successive e precisamente le disposizioni di cui all’art. 1, punto 15) e 2, punto 12) (riguardanti la tenuta e la conservazione dei fogli di registrazione della guida per 56 giorni invece degli attuali 28) che si applicheranno a decorrere dal 31.12.2024.

La novità più impattante sull’organizzazione dell’impresa di trasporto è sicuramente l’introduzione dell’obbligo di rientro del veicolo nel Paese di immatricolazione ogni 4 settimane.  In particolare, è stato inserito il paragrafo 8 bis che dispone : “Le imprese di trasporto organizzano l’attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro da cui essi dipendono e dove inizia il loro periodo di riposo settimanale, nello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro, o che possano ritornare al loro luogo di residenza nell’arco di quattro settimane consecutive al fine di effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di un periodo di riposo ridotto. Tuttavia, laddove un conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, l’impresa di trasporto organizza l’attività del conducente in modo tale che questi possa ritornare prima dell’inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione. L’impresa documenta in che modo ottempera a tale obbligo e conserva la documentazione presso i suoi locali per presentarla, su richiesta, alle autorità di controllo.

Ambito di applicazione del Regolamento.

La prima importante novità introdotta dal Regolamento UE 1054/2020 riguarda l’estensione del campo di applicazione del Regolamento (CE) 561/2006.

Il Regolamento si applicherà infatti al trasporto su strada:

a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile – compresi eventuali rimorchi e semirimorchi – superiore a 3,5 tonnellate ma anche

a.bis) “dal 1° luglio 2026 di merci in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio, effettuate da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate”;

Ciò significa che tali veicoli dal 1° luglio 2026 dovranno essere dotati di cronotachigrafo e i loro autisti dovranno osservare le norme sui tempi di guida e di riposo.

Ad integrazione delle ipotesi di esenzione già previste, il Regolamento, non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:

  • a bis) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per:

i) il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione, o

ii) per la consegna di merci prodotte artigianalmente

solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi;

  • h bis) veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate ma non oltre le 3,5 tonnellate e adibiti al trasporto di merci ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l’attività principale della persona che guida il veicolo.

Il Regolamento detta anche la definizione di trasporto “non commerciale”, che è : “qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri, e che non sia legato a un’attività commerciale o professionale”.

Un’importante modifica riguarda la multi-presenza, ossia la guida con doppio autista “Il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo”.

Riposo settimanale.

Il novellato articolo 8 del Regolamento 561/2006 apporta importanti cambiamenti alla disciplina del riposo settimanale.

Il primo prevede che l’autista che svolge un autotrasporto internazionale possa svolgere due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi fuori dallo Stato in cui ha sede l’azienda “a condizione che, nel corso di quattro settimane consecutive, egli effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due sono periodi di riposo settimanale regolari”.

Il Regolamento precisa che si considera che il conducente effettui trasporto internazionale: “se l’autista inizia i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del Paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente”.

Sempre in tema di riposo settimanale, il Regolamento stabilisce che: “ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Laddove siano stati effettuati consecutivamente due periodi di riposo settimanale ridotti a norma del paragrafo 6, terzo comma, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei due suddetti periodi di riposo settimanale ridotti”.

Il Regolamento UE 1054/2020 dispone anche come deve essere svolto il riposo settimanale regolare e quello superiore a 45 ore attuato in compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotto. Questi riposi “non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. Eventuali spese per l’alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro”.

b) Ritorno al Paese di stabilimento.

Le imprese di trasporto sono tenute ad organizzare l’attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro da cui essi dipendono e dove inizia il loro periodo di riposo settimanale, nello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro, o che possano ritornare al loro luogo di residenza nell’arco di quattro settimane consecutive al fine di effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di un periodo di riposo ridotto.

Tuttavia, laddove un conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, l’impresa di trasporto organizza l’attività del conducente in modo tale che questi possa ritornare prima dell’inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione. L’impresa documenta in che modo ottempera a tale obbligo e conserva la documentazione presso i suoi locali per presentarla, su richiesta, alle autorità di controllo.

Riposo su treni o navi.

Il Regolamento UE 1054/2020 modifica le norme sul riposo svolto dal conducente a bordo di traghetti o treni nell’ambito di un trasporto combinato.

Il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può, durante tale periodo di riposo, effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un’ora complessivamente. Nel corso di tale periodo di riposo giornaliero regolare o di riposo settimanale ridotto è messa a disposizione del conducente una cabina letto, una branda o una cuccetta.

Per quanto riguarda i periodi di riposo settimanale regolari, la suddetta deroga si applica alle tratte effettuate in nave traghetto o su convoglio ferroviario soltanto se:

  1. la durata prevista della tratta è pari a otto o più ore; e
  2. il conducente ha accesso a una cabina letto nella nave traghetto o sul convoglio ferroviario.»;

«2.   Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una cabina letto, branda o cuccetta.»

In altri termini, non si considera tempo di riposo o interruzione della guida il tempo trascorso dall’autista per andare a prendere il veicolo (o per portarlo) se il veicolo non si trova nella sede dell’azienda o nel suo luogo di residenza. Ciò non vale però se l’autista è su un traghetto o su un treno, dove ha accesso a una cabina letto, una branda o una cuccetta.

c) Superamento delle ore di guida.

Il Regolamento UE 1054/2020 permette, al conducente del veicolo, il superamento del tempo di guida giornaliero e settimanale di un’ora al massimo se sta rientrando nella sede di attività del datore di lavoro o nella sua residenza per svolgere il riposo settimanale. Ciò deve avvenire: “a condizione di non compromettere la sicurezza stradale”. Alle stesse condizioni, l’autista può superare l’orario di guida giornaliero o settimanale di due ore al massimo, purché osservi un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo.

In tutti i casi, il periodo di estensione deve essere compensato da un riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Per registrare queste deroghe, l’autista deve indicare a mano sul disco o sul tabulato del cronotachigrafo il motivo del superamento.

 

  1. REGOLAMENTO RELATIVO ALL’ACCESSO ALLA PROFESSIONE E AL MERCATO.

Il Regolamento relativo all’accesso alla professione e al mercato sarà direttamente applicabile a decorrere dal 21 febbraio 2022.

Il Regolamento modifica tre diversi testi normativi per adeguarli all’evoluzione del trasporto su strada e segnatamente:

a) Il Regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitate l’attività di trasportatore su strada;

b) Il Regolamento (CE) n. 1072/2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada;

c) Il Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

***

a) Accesso alla professione di trasportatore su strada.

Le principali modifiche al regolamento sull’accesso alla professione di trasportatore su strada riguardano le condizioni da rispettare per soddisfare i requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada:

i) le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada: a) hanno una sede effettiva e stabile in uno stato membro; b) sono onorabili; c) possiedono un’adeguata idoneità finanziaria; e d) possiedono l’idoneità professionale richiesta.

ii) le imprese che intendono operare sul mercato internazionale del trasporto di merci su strada e sui mercati nazionali diversi dal proprio (cabotaggio).

In particolare, con riferimento alle condizioni stabilite per le imprese sub i) e ii):

  • in relazione al requisito di stabilimento, si chiariscono le condizioni necessarie affinché l’impresa soddisfi il requisito di cui all’art. 3 par. 1 lettera a) “le imprese hanno una sede effettiva e stabile in uno stato membro” ossia per garantire che le imprese stabilite in uno Stato membro vi svolgano la propria attività in modo effettivo e permanente. Inoltre, al fine di contrastare il fenomeno delle “società di comodo”, le c.d. “letter box company”, occorre dimostrare di avere un volume d’affari significativo nello Stato membro in cui la stessa impresa è registrata e disporre anche di veicoli e di autisti.
  • rispetto alla valutazione dell’onorabilità:

-nel determinare se un’impresa soddisfi tale requisito, gli stati membri prendono in considerazione il comportamento dell’impresa, dei suoi gestori dei trasporti e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo stato membro;

-si includono le infrazioni gravi delle normative fiscali nazionali e della normativa dell’UE sul distacco dei lavoratori e della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

-si prevede un anno come tempo per il riacquisto del requisito;

  • con riferimento al requisito di idoneità finanziaria

-si introducono norme specifiche meno rigorose per i trasportatori che operano esclusivamente con autotreni;

-si chiariscono le modalità con le quali le imprese possono dimostrare la propria idoneità finanziaria in assenza di conti annuali certificati (soprattutto per le nuove imprese che non hanno ancora conti certificati);

-si fissa l’obbligo, in caso mancata soddisfazione del requisito, di dimostrarne il possesso attuale entro il termine fissato dall’autorità;

-si elimina la possibilità per gli Stati membri di imporre condizioni supplementari per l’esercizio della professione di trasportatore su strada, oltre ai quattro criteri stabiliti per l’esercizio dell’attività, i.e. sede effettiva e stabile, onorabilità, idoneità finanziaria e professionale.

Da ultimo, preme sottolineare che il Regolamento sui tempi di guida e di riposo ha introdotto l’obbligo per le aziende di garantire il rientro dell’autista impegnato nei trasporti internazionali di tornare alla sede di attività dell’impresa almeno una volta ogni quattro settimane. Questa previsione, unitamente alle altre specifiche relative al requisito dello stabilimento sopra citate, conferma l’intento della riforma di rafforzare il collegamento tra il luogo di stabilimento del trasportatore e le sue attività e per garantirne l’autenticità.

 

b) Accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e su mercati nazionali diversi dal proprio

Le principali modifiche al Regolamento che fissa norme comuni alle imprese che intendono operare sul mercato internazionale del trasporto di merci su strada e sui mercati nazionali diversi dal proprio, riguardano il cabotaggio.

In particolare, rimane invariato il sistema attuale vigente che consente un massimo di 3 operazioni in 7 giorni, ma per impedire il cabotaggio sistematico, si introduce il c.d. “periodo di raffreddamento” ovvero un periodo di attesa di 4 giorni che impone ad un mezzo straniero che abbandona un paese terzo in cui ha effettuato operazioni di cabotaggio, di far trascorrere almeno 4 giorni prima di potervi rientrare.

Per garantire l’effettività dell’applicazione di tale disciplina si impone agli Stati membri un numero minimo di controlli di conformità.

 

c) Cooperazione amministrativa

Infine, con riferimento alla cooperazione amministrativa, vengono introdotti elementi di informazione supplementari nei registri elettronici nazionali, per consentire una migliore esecuzione delle norme che disciplinano l’accesso alla professione e introduce norme tese a migliorare la cooperazione tra Stati membri.

Articolo precedente
Canton Ticino: Completato il tunnel ferroviario del Monte Ceneri, nuovo sbocco merci per il Nord
Articolo successivo
Incentivi investimenti autotrasporto 2020 – Approfondimento tecnico ALIS