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Decreto legislativo Imballaggi e Rifiuti da imballaggi. Approfondimento tecnico su trasporto intermodale

Come anticipato nella Circolare ALIS prot. 119/20 del 14.9.2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 226 dell’11.9.2020 il cd. “Decreto legislativo Imballaggi e Rifiuti da imballaggi” (d. lgs. 3 settembre 2020 n. 116), di attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e di attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che entrerà in vigore a far data dal 26.9.2020.

L’art. 1 comma 20 del d. lgs. 116/2020 recante “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo I Gestione dei rifiuti – Capo I Disposizioni generali”  ha inserito, dopo l’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n. 152, l’art. art. 193-bis rubricato “Trasporto intermodale”.

Tale intervento normativo ha finalmente fissato la disciplina delle soste tecniche in ambito intermodale, colmando il vuoto legislativo determinatosi a seguito dell’abrogazione del SISTRI  e dell’istituzione del Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti avvenuta ad opera dell’art. 6 del D.L. 135/2018 c.d. “Decreto semplificazioni” che – comportando anche l’abrogazione della disposizione attuativa contenuta nel DM 24.4.2014 relativa al trasporto intermodale dei rifiuti ed alle soste tecniche in detto ambito –  di fatto rendeva le stesse soggette alla più stringente disciplina dello stoccaggio di rifiuti.

Il nuovo art. 193-bis TUA, ricalcando di fatto la previgente disciplina, detta una disciplina ad hoc per le soste tecniche escludendo – ove le stesse vengano praticate nel rispetto delle prescrizioni normative – la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzati di cui all’art. 256 TUA prevedendo testualmente che:

“1.  Fermi  restando  gli obblighi in materia di tracciabilità e le eventuali  responsabilità  del trasportatore, dell’intermediario, nonché degli  altri  soggetti ad esso equiparati per  la  violazione  degli  obblighi  assunti  nei confronti del produttore,  il  deposito  di  rifiuti  nell’ambito  di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all’interno di  porti,  scali  ferroviari,  interporti,  impianti  di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti  ai  quali  i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto,  non  rientra  nelle  attività   di  stoccaggio   di   cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa), a condizione che  non  superi il termine finale di trenta giorni e che i  rifiuti  siano  presi  in carico per il  successivo  trasporto  entro  sei  giorni  dalla  data d’inizio dell’attività di deposito.

2. Nell’ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro sei giorni dall’inizio dell’attività di trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, all’autorità competente ed al produttore nonché, se esistente, all’intermediario o al soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.

3. L’invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti nel rispetto dei termini indicati al comma 2 escludono la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell’articolo 256, fermo restando l’obbligo, per il soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico, di garantire che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.

4. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro”.

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