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DECRETO DIRETTORIALE MIT 7.1.2019 (G.U. n.11 del 14.05.2019) – Contributi per interventi di ammodernamento, rinnovo e ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci per la riduzione dell’inquinamento acustico

E’ stato pubblicato sulla G.U. Serie 111 del 14.05.2019 il decreto direttoriale MIT 7.1.2019 concernente “Criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento degli interventi per l’ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri merci, per l’abbattimento del rumore generato da tali carri”.

Gli interventi riguardano l’ammodernamento, il rinnovo e la ristrutturazione dei sistemi frenanti dei carri  merci immatricolati prima del 1° gennaio 2015, per l’abbattimento del rumore generato da tali carri,  nonchè compensare  gli  aventi  diritto  dei  relativi maggiori oneri di gestione.

Essi sono finalizzati ad incentivare la riduzione dell’inquinamento  acustico  prodotto  dal trasporto  ferroviario  delle  merci  e  l’adeguamento  graduale  dei veicoli esistenti con l’adozione di soluzioni tecniche  certificabili o approvate in  ambito  europeo  che  consentano,  tra  le  soluzioni disponibili  economicamente  più  vantaggiose,  il  rispetto   delle condizioni previste dal  regolamento  (UE)  n.  321/2013  (STI  carri) così come modificato dai regolamenti (UE) n. 1236/2013 e 2015/924  e dal regolamento (UE) n. 1304/2014 per  i  sistemi  frenanti  a  bassa rumorosità.

Il decreto si applica agli interventi effettuati  negli anni 2018, 2019 e 2020 sui carri merci che effettuano trasporti sulla rete ferroviaria nazionale. I contributi a valere  sul  fondo  di  20 milioni di euro istituito nello stato di previsione del Ministero per l’anno 2018, verranno erogati a ciascun beneficiario che  ne  abbia fatto richiesta nell’anno successivo  a quello di intervento e nei limiti delle risorse disponibili .

Possono beneficiare dei contributi i detentori  di  carri  merci  e  le  imprese  ferroviarie   con   sede nell’ambito dello Spazio economico europeo, non in difficoltà, ai sensi della comunicazione della Commissione  europea  2014/C  249/01, che abbiano fatto apposita domanda ai  sensi  dell’art.  6  del decreto sempre che i contributi eventualmente percepiti da altre  fonti  di  finanziamento pubblico nazionale, regionale, di enti locali o  altri  Stati  membri per la medesima tipologia  di  intervento  non  abbiano  superato  il limite di cui all’art. 5, comma 3 del decreto.

Al beneficiario è riconosciuto un  contributo  calcolato  sulla base del numero degli assi del carro merci oggetto dell’intervento  e in  ragione  degli  effettivi  chilometri  percorsi  sul   territorio italiano, entro i dodici mesi successivi alla data dell’intervento.

Il coefficiente di contribuzione C1 in €/(asse*Km) è determinato, con un valore massimo di 0,046, dal  Ministero  nel  mese  di  aprile  dell’anno  successivo  all’intervento  secondo  la  relazione:  C1  = F/(n° assi totali * Km/obiettivo ), in cui F è il fondo disponibile  ad inizio anno al netto dei contributi già erogati o ancora da  erogare per i carri che non abbiano raggiunto i Km/obiettivo nei  dodici  mesi dall’intervento, del contributo di cui al comma  6  e  delle  risorse appostate per la vigilanza ed il controllo, n° assi totali è il numero complessivo di assi  oggetto  di  intervento  da  parte  di  tutti  i beneficiari nell’anno precedente,  Km/obiettivo è  il  chilometraggio massimo remunerabile nei 12 mesi dall’intervento  fissato  in  11.000 Km.

Il limite massimo di contribuzione per asse oggetto di intervento è di 506 euro/asse.

Il  contributo sarà liquidato a  ciascun  beneficiario  a  consuntivo  l’anno  successivo all’intervento secondo la relazione che segue e comunque  nei  limiti delle risorse  economiche  disponibili  che,  se  non  sufficienti  a coprire i contributi determinati con la relazione che segue,  saranno ripartite  in  misura  percentuale  agli  aventi  diritto   fino   ad esaurimento.

Il contributo per ciascun carro sarà determinato l’anno successivo all’intervento secondo la relazione I= C1 * Km * n° assi in cui I è il  contributo  riconosciuto  al  beneficiario,  Km  sono  i chilometri percorsi dal  carro  sul  territorio  nazionale  nell’anno solare precedente e n° assi sono gli assi del carro.

In ogni caso il contributo per ciascun carro sarà  riconosciuto fino  al  raggiungimento  del  chilometraggio  massimo   remunerabile (Km/obiettivo ) e non può eccedere il limite del 50 per  cento  (50%) di tutte le spese sostenute per lo specifico intervento  sul  singolo carro merci di manodopera  e  materiali.  Dal  predetto  limite  sono esclusi eventuali finanziamenti ottenuti attraverso fondi CEF.

Le imprese ferroviarie sono obbligate  a  dare  segnalazione  al Gestore  dell’infrastruttura,  mediante   inserimento   nell’apposito sistema informatico, dei carri messi in composizione ai treni durante i 12 mesi dalla data dell’intervento.

Per  compensare  le  imprese  ferroviarie  dei  maggiori  oneri connessi alle attività cui le stesse sono tenute ad attendere (art. 5 comma 5) alle stesse è riconosciuto  un contributo di 0,69 €/registrazione con un massimo di €  48  a  carro.

L’art. 6 del decreto disciplina il riconoscimento e l’erogazione del contributo.

Entro  il  mese  successivo  a  ciascun  trimestre  il  Gestore dell’infrastruttura comunica ai beneficiari, e al Ministero, il chilometraggio che risulta essere stato percorso sulla rete  nazionale  da  ciascun  carro  oggetto  di intervento nel periodo considerato e gli inserimenti  effettuati  sul sistema informatico  del  Gestore  dell’infrastruttura  da  parte  di ciascuna impresa ferroviaria dei carri oggetto di intervento.

I beneficiari nei 15 giorni successivi, sono tenuti a  verificare  l’elenco e le percorrenze dei carri.

Entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’intervento, a consuntivo, il Gestore dell’infrastruttura comunica al  Ministero  ed ai beneficiari anche in formato Excel i  dati  consolidati  in  forma aggregata di cui al comma 1.

Entro marzo dell’anno successivo  a  quello  dell’intervento,  i richiedenti, sulla base dei  dati  consolidati  forniti  dal  Gestore dell’infrastruttura, presentano al  Ministero  la  «Comunicazione  di esecuzione dell’intervento e richiesta di versamento del  contributo» conforme all’allegato 1. Tale comunicazione  sarà  effettuata  anche mediante strumenti informatici.

Entro  marzo  dell’anno  successivo  all’intervento  le  imprese ferroviarie destinatarie del contributo ai sensi dell’art. 5, comma 6 presentano al Ministero la «richiesta di versamento  del  contributo» conforme all’allegato 2 del decreto  sulla  base  dei  dati consolidati   forniti   dal   Gestore    dell’infrastruttura.    Tale comunicazione sarà effettuata anche mediante strumenti informatici.

Nel  mese  di  maggio  dell’anno  successivo  all’intervento  il Ministero, sulla  base  delle  comunicazioni  pervenute  dal  Gestore dell’infrastruttura,  comunica  ai  beneficiari   gli   importi   dei contributi   ad   essi   spettanti   ed    autorizza   il   Gestore dell’infrastruttura alla loro erogazione.

Il testo del decreto ed i relativi allegati sono disponibili al link http://www.mit.gov.it/documentazione/decreto-direttoriale-n1-del-7-gennaio-2019

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