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Approfondimento tecnico sulla circolare MIT prot. 18559 del 7.6.2019 in materia di CQC– carta di qualificazione del conducente

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Motorizzazione, in data 07.06.2019 ha emanato la Circolare Prot. 18559/23.18.3 avente ad oggetto “Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 20 settembre 2013 – istruzioni operative”.

Con la Circolare in commento, il MIT  ha provveduto a codificare, in un unico testo, tutte le disposizioni  operative, di dettaglio ed i chiarimenti sulla disciplina della carta di qualificazione del conducente (CQC) nel tempo intercorsi, a distanza di cinque anni dall’entrata in vigore del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 settembre 2013, recante “Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi” (DM 20 settembre 2013).

Tra le novità e con particolare riferimento ai corsi per il rinnovo della CQC, il MIT ha chiarito che: “L’articolo 21 del d. lgv. 286/2005 – disciplinando le casistiche per le quali è possibile frequentare corsi di formazione periodica – fa rinvio all’articolo 15 dello stesso decreto e, sostanzialmente, dispone che possono frequentare corsi di formazione periodica in Italia i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’UE o allo SEE, aventi residenza anagrafica o normale in Italia, che svolgono l’attività di conducente per il trasporto di persone o di cose, ovvero di patente extra UE o extra SEE, che svolgono l’attività di conducente alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di cose stabilita sul territorio italiano. Analogamente si esprime l’articolo 14 del DM 20 settembre 2013.

Pertanto, i corsi di formazione periodica possono essere seguiti in Italia da:

  1. conducenti titolari di patente di guida rilasciata da Stato membro dell’UE o del SEE, che in Italia hanno residenza anagrafica o normale;
  2. conducenti titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE dipendenti con la qualifica di conducenti da un’impresa stabilita sul territorio italiano. Da questi deve essere previamente esibito il documento di soggiorno, ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo del documento di soggiorno” (Art. 3.3 Pag. 39-40).

Quanto invece alla decorrenza del termine del rinnovo della CQC, il MIT ha chiarito che: “L’interessato potrà richiedere all’Ufficio Motorizzazione civile il rinnovo di validità della propria qualificazione CQC. Il termine di validità quinquennale che sarà trascritto sulla patente CQC (in corrispondenza del codice unionale “95”) o sulla carta di qualificazione del conducente viene calcolato a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo all’Ufficio Motorizzazione civile” (Art. 3.6 Pag. 43).

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La Circolare Prot. 18559/23.18.3, che sostituisce la precedente Circolare Prot. 7787 del 3 aprile 2014 e abroga una dozzina di ulteriori Circolari ministeriali (Prot. 4649 del 27 febbraio 2013; Prot. 24968 del 10 ottobre 2013; Prot. 7787 del 3 aprile 2014; Prot. 12028 del 29 maggio 2014; Prot. 13388 del 17 giugno 2014; Prot. 18734 del 3 settembre 2014; Prot. 20368 del 22 settembre 2014; Prot. 412 del 9 gennaio 2015; Prot. 15909 del 13 luglio 2016; Prot. 5818 del 9 marzo 2017; Prot. 4779 del 5 marzo 2018; Prot. 14087 dell’11 giugno 2018) è composta da 55 pagine e 22 allegati nei quali vengono affrontati tutti gli aspetti inerenti la CQC.

Il testo integrale della Circolare è consultabile al seguente link attivo:  http://www.mit.gov.it/normativa/circolare-protocollo-18559-del-07062019

Di seguito per completezza si riporta l’indice degli argomenti trattati e degli allegati alla circolare.

  1. A) IL DIRITTO COMUNITARIO (Pag. 2);
  2. B) IL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 2003/59/CE (Pag. 3);
  • 1 RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO KA O KB A CONDUCENTE IN POSSESSO DI QUALIFICAZIONE CQC PER IL TRASPORTO DI PERSONE (Pag. 4);
  1. C) I DECRETI APPLICATIVI (Pag. 5);
  1. AMBITO DI APPLICAZIONE (Pag. 5).

1.2 RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ACQUISITI (Pag. 6);

1.3 CONVERSIONE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (Pag. 6);

1.4 RICONOSCIMENTO DELLA CQC REVOCATA A SEGUITO DELLA CONVERSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA   IN UNO STATO NON APPARTENENTE ALL’UNIONE EUROPEA O ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (Pag. 7);

  1. RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC A SEGUITO DI CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ED ESAME (Pag. 8).

2.1 LUOGO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE (Pag.8);

2.2 REQUISITI DEI SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE (Pag. 8);

2.2.1 REQUISITI SOGGETTIVI (Pag. 8);

2.2.2 CORPO DOCENTI (Pag. 9);

2.2.3 LOCALI (Pag.11);

2.2.4 MATERIALE DIDATTICO (Pag. 12);

2.2.5 DOTAZIONE VEICOLARE (Pag. 12);

2.2.6 MODIFICHE DEL PERSONALE DOCENTE, DELLA SEDE O DELLE ATTREZZATURE (Pag. 14);

2.3 LIMITE ANAGRAFICO E TIPOLOGIA DI CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE (Pag. 14);

2.3.1 REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE AD UN CORSO CONGIUNTO DI CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA E DELLA QUALIFICAZIONE CQC PRESSO UN’AUTOSCUOLA O UN CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA (Pag. 15);

2.3.2 REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE AD UN CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE PRESSO UN ENTE DI FORMAZIONE DELL’AUTOTRASPORTO (Pag. 17);

2.4 PROGRAMMA DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE (Pag. 17);

2.4.1 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ORDINARIO (Pag. 17);

2.4.2 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ACCELERATO (Pag. 20);

2.4.3 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI INTEGRAZIONE PER TITOLARI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC PER DIVERSA TIPOLOGIA DI TRASPORTO (Pag. 23);

2.4.4 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE PER TITOLARI DI ATTESTATO DI IDONEITÀ ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE (Pag. 23);

2.5. DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEI CORSI (Pag. 24);

2.5.1 IL RESPONSABILE DEL CORSO (Pag. 25);

2.5.2 VARIAZIONI DEI DATI COMUNICATI (Pag. 25);

2.5.3 DURATA GIORNALIERA DELLE LEZIONI (Pag. 26);

2.5.4 REGISTRI E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE (Pag. 26);

2.5.5 COMPRESENZA IN AULA DI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DIVERSI (Pag. 28);

2.6 REGIME DELLE ASSENZE NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE, ORDINARIA E ACCELERATI (Pag. 28);

2.6.1 REGIME DELLE ASSENZE NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI INTEGRAZIONE PER TITOLARI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC PER DIVERSA TIPOLOGIA DI TRASPORTO (Pag.29);

2.6.2 REGIME DELLE ASSENZE NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI INTEGRAZIONE TITOLARI ATTESTATO DI IDONEITÀ ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE CHE INTENDONO CONSEGUIRE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC RELATIVA AL MEDESIMO SETTORE (Pag. 30);

2.6.3 REGIME DELLE ASSENZE NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI INTEGRAZIONE PER TITOLARI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC PER UNA CERTA TIPOLOGIA DI TRASPORTO E DI ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DELL’ALTRA TIPOLOGIA (Pag. 31);

2.6.4 DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE LEZIONI DI RECUPERO (Pag. 31);

2.7 ATTESTATO DI FREQUENZA (Pag. 31);

2.8 ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE CQC (Pag. 31);

2.8.1 PROCEDURA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE CQC (Pag. 32);

2.8.2 ESAME PER L’ESTENSIONE DELL’ABILITAZIONE CQC DA “COSE” A “PERSONE” (Pag. 34);

2.8.3 ESAME PER L’ESTENSIONE DELL’ABILITAZIONE CQC DA “PERSONE” A “COSE” (Pag. 35);

2.8.4 ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE DA PARTE DI CANDIDATO GIÀ IN POSSESSO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE (Pag. 36);

2.9 RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE L’ESITO POSITIVO DELL’ESAME (Pag. 37);

  1. RINNOVO DI VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC – CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA (Pag. 37);

3.1 LUOGO E TEMPO DELLA FORMAZIONE PERIODICA (Pag. 37);

3.2 REQUISITI DEI SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA (Pag. 38);

3.3 LUOGO DELLA FORMAZIONE PERIODICA (Pag. 39);

3.4 PROGRAMMA DEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA (Pag. 40);

3.5 DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEI CORSI (Pag. 41);

3.5.1 IL RESPONSABILE DEL CORSO (Pag. 41);

3.5.2 VARIAZIONE DEI DATI COMUNICATI (Pag. 41);

3.5.3 DURATA GIORNALIERA DELLE LEZIONI (Pag. 41);

3.5.4 REGISTRI E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE (Pag. 42);

3.5.5 COMPRESENZA IN AULA DI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DIVERSI (Pag. 42);

3.5.6 REGIME DELLE ASSENZE NEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA (Pag. 43);

 

3.6 RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE IL RINNOVO DI VALIDITÀ DELL’ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC (Pag. 43);

3.7 QUALIFICAZIONE CQC SCADUTA DA OLTRE DUE ANNI (Pag. 44);

3.7.1. DUPLICATO DI PATENTE CQC CON QUALIFICAZIONE CQC SCADUTA DI VALIDITÀ (Pag. 44);

3.7.2 TITOLARE DI QUALIFICAZIONE CQC VALIDA SIA PER IL TRASPORTO DI COSE CHE PER IL TRASPORTO DI PERSONE, UNA DELLE QUALI SCADUTE DA OLTRE 2 ANNI (Pag. 44);

3.7.3 TITOLARE DI QUALIFICAZIONE CQC VALIDA SIA PER IL TRASPORTO DI COSE CHE PER IL TRASPORTO DI PERSONE ENTRAMBE SCADUTE DA OLTRE 2 ANNI (Pag. 45);

3.7.3 DECORRENZA DEI DUE ANNI DALLA SCADENZA DI VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE CQC (Pag. 45);

3.7.4 PROCEDURE “ESAME DI RIPRISTINO” (Pag. 45);

3.7.5 RINUNZIA ALLA QUALIFICAZIONE CQC (Pag. 46);

  1. GESTIONE DEI PUNTI DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC, DEGLI ESAMI DI REVISIONE E DELLA REVOCA (Pag. 47);

4.1 GESTIONE DEL PUNTEGGIO (Pag. 47);

4.1.1 ESAME DI REVISIONE (Pag. 47);

4.2 CORSI PER IL RECUPERO PUNTI DELLA QUALIFICAZIONE CQC (Pag. 50);

4.2.1 SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI (Pag. 50);

4.2.2 SVOLGIMENTO DEI CORSI (Pag. 50);

4.2.3 FREQUENZA DEI CORSI (Pag. 51);

4.2.4 PROGRAMMI DEI CORSI (Pag. 52);

  1. ATTIVITÀ DI VERIFICA SUI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE, FORMAZIONE PERIODICA E RECUPERO PUNTI (Pag. 53);

 

5.1 VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI (Pag. 53);

5.2 VERIFICA DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI CORSI (Pag. 54);

5.3 ATTI SEGUENTI AL TERMINE DELL’ISPEZIONE (Pag. 54).

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Allegati:

All. 1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Pag. 56);

All. 2) Fac simile della richiesta di nulla osta da parte di autoscuole o centri di istruzione automobilistica (Pag. 57);

All. 3) Fac simile della richiesta di autorizzazione da parte di enti (Pag. 59);

All. 4) Accredito docenti – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 (Pag. 62);

All. 5) Fac simile della comunicazione di variazioni al personale docente, sede o attrezzature (Pag. 64);

All. 6) Intestazione impresa – Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ai fini delle esercitazioni di guida su aree private (art. 7, co. 8, art. 8, co. 6, DM 20 settembre 2013)   (Pag. 65);

All. 7) Registro di iscrizione al corso di qualificazione iniziale (art. 9, comma 4, del DM 20 settembre 2013) (Pag. 66);

All. 8) Registro di frequenza al corso di qualificazione iniziale (art. 9, comma 5, del DM 20 settembre 2013) (Pag. 67);

All. 9) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Pag. 68);

All. 10) Rilevazione assenze (Pag. 69);

All. 11) Libretto delle attestazione delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede  (Pag. 70);

All. 12) Attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale (art. 9, comma 6, del DM 20 settembre 2013) (Pag. 72);

All. 13) Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale Motorizzazione – Certificato di abilitazione professionale n……… rilasciato a seguito di corso di qualificazione iniziale di tipo (ordinario/accelerato) cqc per il trasporto di (cose/ persone) (Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni) (Pag. 73);

All. 14) Fac simile della richiesta di autorizzazione da parte di ente per l’espletamento dei soli corsi di formazione periodica (Pag. 74);

All. 15) Fac simile della richiesta di autorizzazione da parte di aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a 80 unità (Pag. 76);

All. 16) Registro di iscrizione al corso di formazione periodica (art. 12, comma 7, del DM……………) (Pag. 78);

All. 17) Registro di frequenza al corso di formazione periodica (art. 12, comma 8, del DM…………….) (Pag. 79);

All. 18) Attestato di frequenza del corso di formazione periodica (art. 12, comma 9, del DM……………) (Pag. 80);

All. 19) Fac simile della comunicazione di variazioni al personale docente, sede o attrezzature (Pag. 81);

All. 20) Attestato di frequenza del corso per il recupero dei punti (Pag. 83):

– della carta di qualificazione del conducente;

–  del certificato di abilitazione professionale KB.

All. 21) Registro di iscrizione al corso per il recupero dei punti (Pag. 84):

– della carta di qualificazione del conducente;

– del certificato di abilitazione professionale KB.

All. 22) Registro di frequenza al corso per il recupero dei punti (Pag. 85):

–  della carta di qualificazione del conducente;

–  del certificato di abilitazione professionale KB.

 

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